Art. 11 
 
  Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola 
 
  1. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) al comma 1-quinquies, dopo  le  parole:  « realizzazione  di
sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « ,  da  attuare
sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione  con
il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, »; 
    b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 
      « 1-septies. Il comma 1 non si applica altresi'  agli  impianti
solari fotovoltaici flottanti  da  realizzare  su  superfici  bagnate
ovvero su invasi artificiali di  piccole  o  grandi  dimensioni,  ove
compatibili con altri usi. 
      1-octies.  Le  particelle  su  cui   insistono   gli   impianti
fotovoltaici di cui ai commi da  1-quater  a  1-sexies  del  presente
articolo,  anche  a  seguito  di  frazionamento  o  trasferimento   a
qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori
richieste di installazione di impianti fotovoltaici  per  dieci  anni
successivi al rilascio degli incentivi  statali  di  cui  al  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».))