Art. 11
Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di
sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare
sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con
il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, »;
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate
ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove
compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti
fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente
articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a
qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori
richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni
successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».))