((Art. 11-bis
Riconversione e incremento dell'efficienza energetica
degli impianti serricoli
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico
derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio
serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente
reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per
la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu' idonee
al perseguimento delle seguenti finalita':
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini
dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali
l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonche'
dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti
progettati per assicurarne la sostenibilita' ambientale e
l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione
colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione
dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da
strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione
dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia
necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai
mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli
impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico
semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a
duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove
installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle
installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa
entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di
raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di
biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con
caratteristiche di vetusta' e di inefficienza energetica, anche
attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle
strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la
rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento delle strutture con
finalita' produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di
gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti
serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni
antigrandine nonche' il miglioramento delle caratteristiche
strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di
resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti
serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con
impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a
incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali
la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture
termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli
impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga
durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche
capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini
della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo
ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e
di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con
l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione
mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in
ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti
rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua
piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di
riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta
superficiali o sotto- superficiali, per un'ottimale integrazione
delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalita'
per il raccordo tra le finalita' di cui al presente articolo e gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto
agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per
l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche' ai contratti di
filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))