Art. 12
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
((01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 20, » sono
inserite le seguenti: « con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».
02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le
seguenti: « , nonche' di aree a destinazione industriale,
artigianale, per servizi e logistica ».
03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area
occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di
cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di
capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto
fotovoltaico »;
b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche
con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i
cui punti distino non piu' di 300 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli
stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le
aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 150 metri ».
1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le
seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale, ».
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma
9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i
regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche',
senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici
esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la
dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da
realizzare su aree nella disponibilita' del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si
applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la
procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito
all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 ».
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis
del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente,
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli
impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non
rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa
regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente
decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica
la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021.))