Art. 12 
 
       Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee 
 
  ((01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 199, dopo le parole: « ai  sensi  dell'articolo  20, »  sono
inserite le seguenti: « con decreto del Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ». 
  02. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre
2021,  n.  199,  dopo  la  parola:  « parcheggi »  sono  inserite  le
seguenti:  « ,  nonche'   di   aree   a   destinazione   industriale,
artigianale, per servizi e logistica ». 
  03. All'articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
« , nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in  cui,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione  dell'area
occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei  limiti  di
cui alla lettera c-ter),  numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento  o  integrale
ricostruzione,  anche  con  l'aggiunta  di  sistemi  di  accumulo  di
capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza  dell'impianto
fotovoltaico »; 
    b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
      « c-ter) esclusivamente per gli  impianti  fotovoltaici,  anche
con moduli a terra, in  assenza  di  vincoli  ai  sensi  della  parte
seconda del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
        1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i
cui punti distino non piu'  di  300  metri  da  zone  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere; 
        2)  le  aree  interne  agli  impianti  industriali   e   agli
stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le
aree classificate agricole racchiuse in  un  perimetro  i  cui  punti
distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
        3)  le  aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una
distanza non superiore a 150 metri ». 
  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8
novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  « nei  procedimenti  di
autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, »  sono  inserite  le
seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione  del  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale, ». 
  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti: 
    « 2-bis. Fatto salvo quanto  disposto  dagli  articoli  6,  comma
9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5,  nelle  aree  idonee  identificate  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo  20,  i
regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse  nonche',
senza variazione dell'area  interessata,  per  il  potenziamento,  il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli  impianti  fotovoltaici
esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: 
      a) per  impianti  di  potenza  fino  a  1  MW:  si  applica  la
dichiarazione di inizio lavori  asseverata  per  tutte  le  opere  da
realizzare su aree nella disponibilita' del proponente; 
      b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW:  si
applica la procedura abilitativa semplificata; 
      c) per impianti di potenza superiore a 10  MW:  si  applica  la
procedura di autorizzazione unica. 
  2-ter. Ai  fini  del  comma  2-bis  resta  fermo  quanto  stabilito
all'articolo 22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199 ». 
  1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal  comma  1-bis
del presente articolo, si applicano,  su  richiesta  del  proponente,
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli
impianti che si  trovino  in  aree  non  soggette  a  vincolo  e  non
rientranti in aree dichiarate non idonee  ai  sensi  della  normativa
regionale, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione,  si  applica
la procedura  autorizzativa  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021.))