((Art. 12-bis 
 
              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti 
               per la produzione di biogas e biometano 
 
  1. Al fine di semplificare il processo  produttivo  negli  impianti
per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti  di  cui  ai
punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  possono  essere  ammessi  in
ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano  e  si
intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera  i),  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  2016,  se
rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  se  l'utilizzo  agronomico  del
digestato prodotto rispetta altresi'  le  disposizioni  previste  dal
titolo IV del citato decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016.))