((Art. 12-bis
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
per la produzione di biogas e biometano
1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti
per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai
punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in
ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si
intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se
rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del
digestato prodotto rispetta altresi' le disposizioni previste dal
titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016.))