Art. 13 
 
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per
                        gli impianti offshore 
 
  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, ((il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo,))
dopo le parole: « Per  gli  impianti  off-shore »  sono  inserite  le
seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla  rete, »  ((ed
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  « Per  gli  impianti  di
accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione  e'
rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4 ».)) 
  2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli
ambientali  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree   idonee,
all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, alinea, dopo le  parole:  « commi  2  e  3 »  sono
inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli
incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »; 
    b) al comma 5, dopo la parola:  « moratorie »  sono  inserite  le
seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di
produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili
localizzati in  aree  non  sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con
l'insediamento di impianti off-shore, »; 
    c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite  dalle
seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, sentiti, per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministero
della cultura e il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali ».