Art. 13
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per
gli impianti offshore
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ((il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo,))
dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le
seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ((ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di
accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4 ».))
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli
ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono
inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli
incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »;
b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le
seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con
l'insediamento di impianti off-shore, »;
c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite dalle
seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero
della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ».