Art. 13 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ((il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo,)) dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4 ».)) 2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »; b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, »; c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».