((Art. 13-bis 
 
       Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      « 1-ter.   Fermo   restando   il   rispetto   della   normativa
paesaggistica, si intendono  di  norma  compatibili  con  l'esercizio
dell'uso civico gli elettrodotti di  cui  all'articolo  52-quinquies,
comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un  comune  da
essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,
con congrua motivazione, nell'ambito del  procedimento  autorizzativo
per l'adozione del provvedimento che dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'infrastruttura. 
      1-quater.  Fermo   restando   il   rispetto   della   normativa
paesaggistica,  si  intendono  sempre  compatibili  con   l'esercizio
dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei  o  interrati,
gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies,  comma  1,  che  si
rendano  necessarie  per  ragioni  di  obsolescenza,  purche'   siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti  e  siano  effettuate
sul medesimo  tracciato  della  linea  gia'  esistente  o  nelle  sue
immediate adiacenze »; 
    b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      « 5.  L'autorita'  che  ha  dichiarato  la  pubblica   utilita'
dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3  e
4 per casi di forza maggiore o per  altre  giustificate  ragioni.  Le
proroghe  possono  essere  disposte,  anche  d'ufficio,  prima  della
scadenza del termine e  per  un  periodo  di  tempo  complessivo  non
superiore a quattro anni ». 
  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al quarto periodo, le parole: « tre anni »  sono  sostituite
dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui
il Ministero dello sviluppo  economico  ne  disponga,  per  una  sola
volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze  istruttorie »
sono soppresse; 
      2) dopo il  quinto  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  « La
regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza  di  servizi.
Nel caso  di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al  periodo
precedente, la compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio  dell'uso
civico si intende confermata »; 
    b) al comma 4-sexies,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  « Nel  rispetto  dei  medesimi  limiti  dimensionali  sono
realizzabili, mediante denuncia  di  inizio  attivita',  le  varianti
consistenti nel passaggio da linee  aeree  a  cavo  interrato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 25 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al
secondo periodo, le  parole:  « strettamente  necessari  alla »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  « necessari  per  lo   svolgimento   di
attivita' o la »; 
    c) al comma 4-quaterdecies, al primo  periodo,  dopo  le  parole:
« sia in fase  di  realizzazione  delle  opere, »  sono  inserite  le
seguenti: « compreso l'interramento in cavo,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, »  e,  al  secondo
periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse; 
    d) al comma 4-quinquiesdecies, primo  periodo,  dopo  le  parole:
« realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite  le
seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »; 
    e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente: 
      « 4-sexiesdecies.  Le   ricostruzioni   di   linee   elettriche
esistenti,  che  siano  necessarie  per  ragioni   di   obsolescenza,
realizzate  con   le   migliori   tecnologie   esistenti   e   aventi
caratteristiche   diverse    da    quelle    indicate    dal    comma
4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1.  Tutti  gli
interventi  di  ricostruzione   possono   essere   realizzati   senza
necessita' di previo inserimento in piani e programmi »; 
    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      « 9-bis. Per le opere di rete  per  la  connessione  alla  rete
elettrica   di   trasmissione   nazionale,   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
unitamente  agli  impianti  di  produzione   di   energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori  della
rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la
rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione  per
tali opere di connessione sia stata trasferita  mediante  voltura  in
favore del gestore della rete elettrica nazionale ».))