((Art. 13-bis
Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa
paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio
dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un comune da
essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,
con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo
per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita'
dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa
paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio
dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati,
gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si
rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate
sul medesimo tracciato della linea gia' esistente o nelle sue
immediate adiacenze »;
b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e
4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le
proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non
superiore a quattro anni ».
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite
dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui
il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola
volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie »
sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La
regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi.
Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo
precedente, la compatibilita' dell'opera con l'esercizio dell'uso
civico si intende confermata »;
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono
realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita', le varianti
consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al
secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono
sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di
attivita' o la »;
c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole:
« sia in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le
seguenti: « compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e, al secondo
periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole:
« realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le
seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »;
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente:
« 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche
esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza,
realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi
caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma
4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli
interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza
necessita' di previo inserimento in piani e programmi »;
f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
« 9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della
rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la
rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per
tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in
favore del gestore della rete elettrica nazionale ».))