Art. 14
Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza
energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili, ((anche tramite la
realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti
fotovoltaici,)) fino al 30 novembre 2023 e' attribuito un contributo
sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita
dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1
corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire un livello piu' elevato di efficienza energetica e per
l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle
strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri
annuali di cui al comma 1, nonche' alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 e' concessa ai sensi e nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014.
((3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di
risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres,
nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed
energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' convocata, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la
Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica
verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le
istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per
procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione
degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonche' alla
trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti
e non ancora adempiuti in accordo di programma.))
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.