Art. 14 
 
Contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta   per   l'efficienza
                  energetica nelle regioni del Sud 
 
  1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia
volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere
la produzione di energia da fonti  rinnovabili,  ((anche  tramite  la
realizzazione  di  sistemi  di  accumulo   abbinati   agli   impianti
fotovoltaici,)) fino al 30 novembre 2023 e' attribuito un  contributo
sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima  consentita
dal regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014,  utilizzabile  esclusivamente   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  2.  I  costi  ammissibili  all'agevolazione  di  cui  al  comma   1
corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire un livello piu' elevato di  efficienza  energetica  e  per
l'autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell'ambito  delle
strutture produttive. Con decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo, con  particolare  riguardo  ai  costi  ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di
concessione, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  degli  oneri
annuali di cui al comma  1,  nonche'  alle  condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 e'  concessa  ai  sensi  e  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014. 
  ((3-bis. Al fine di assicurare il  completamento  del  progetto  di
risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres,
nell'ambito degli obiettivi in materia di  transizione  ecologica  ed
energetica previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' convocata, presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, d'intesa  con  la  regione  Sardegna,  la
Cabina di regia di cui al  Protocollo  di  intesa  per  la  « chimica
verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le
istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori  economici,  per
procedere alla  revisione,  all'aggiornamento  e  alla  ridefinizione
degli obiettivi  del  medesimo  Protocollo  di  intesa  nonche'  alla
trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti
e non ancora adempiuti in accordo di programma.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.