Art. 15
((Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico))
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro della
transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in
opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, nonche' i casi in cui l'installazione puo' essere
considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, ((oppure utilizzino
fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la
restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito
della falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle
regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde
geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ».
1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma
1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate
per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma 1 ».))