Art. 15 
 
        ((Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali 
                       di calore geotermico)) 
 
    
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    « 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  con  decreto   del   Ministro   della
transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la  posa  in
opera degli impianti di produzione di calore da  risorsa  geotermica,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici  e  alla
produzione di energia elettrica. 
    6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre
individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, nonche'  i  casi  in  cui  l'installazione  puo'  essere
considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo,  ((oppure  utilizzino
fluidi geotermici limitatamente al caso  in  cui  il  prelievo  e  la
restituzione delle acque sotterranee  restino  confinati  nell'ambito
della falda superficiale. 
  6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle
regioni  che   abbiano   liberalizzato   l'installazione   di   sonde
geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ». 
  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    « 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al  comma
1 rientrano anche quelle relative alle sonde  geotermiche  utilizzate
per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del  medesimo
comma 1 ».))