Art. 16 
 
Misure per  fronteggiare  ((l'emergenza  derivante  dal  rincaro  dei
  prezzi dei prodotti energetici)) attraverso il rafforzamento  della
  sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas  naturale  a  prezzi  ragionevoli  ((per  i
clienti)) finali e, contestualmente, alla riduzione  delle  emissioni
di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  ((il  Gestore  dei  servizi  energetici
(GSE) )) o le societa'  da  esso  controllate  (di  seguito  « Gruppo
GSE ») ((avviano,))  su  direttiva  del  Ministro  della  transizione
ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas
naturale di produzione  nazionale  dai  titolari  di  concessioni  di
coltivazione di gas. 
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione
di gas naturale, ((situate)) nella terraferma, nel mare  territoriale
e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad  aderire
alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni
dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di  entrata
in erogazione, del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei  relativi
investimenti necessari. La disposizione di cui al  primo  periodo  si
applica alle  concessioni  i  cui  impianti  di  coltivazione  ((sono
situati)) in tutto o in parte  in  aree  ((considerate  compatibili))
nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle
aree idonee, approvato con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 28 dicembre 2021, ((di cui al comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022,)) anche nel  caso  di
concessioni improduttive o in condizione  di  sospensione  volontaria
delle  attivita'.  La  predetta  comunicazione  e'   effettuata   nei
confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e
dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito  alla  manifestazione  di
interesse ai sensi del primo periodo. 
  3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei
procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei
costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri
fiscali, e un'equa remunerazione, ferma  restando  la  condizione  di
coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo
di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi  di  gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a
clienti finali industriali ((a forte consumo di  gas,  come  definiti
dal decreto del Ministro della transizione ecologica n.  541  del  21
dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese
a prevalente consumo termico,)) secondo criteri  di  assegnazione  su
base pluralistica definiti con decreto dei Ministri  dell'economia  e
delle finanze e della  transizione  ecologica,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, con riserva  di  almeno  un  terzo
alle piccole e medie  imprese  come  definite  dalla  raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema
di contratto  tipo  di  offerta  e'  predisposto  dal  Gruppo  GSE  e
approvato  dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
transizione ecologica. 
  6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio
dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 5.