((Art. 16-bis
Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico
con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di
medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al
mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione,
il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio
nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di
durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla
stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di
durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo
comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del
presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili
di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei
valori di investimento standard delle singole tecnologie e della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di
cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella
sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che
beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e
vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si
applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia
ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati
nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di
interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla
deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al
comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano
direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti
finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1
del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo
II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.))