((Art. 16-bis 
 
Integrazione stabile delle fonti rinnovabili  nel  mercato  elettrico
  con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali 
 
  1. Al fine di garantire la piena integrazione  e  remunerazione  di
medio termine degli investimenti in  fonti  rinnovabili  nel  mercato
elettrico  nonche'  di  trasferire  ai  consumatori  partecipanti  al
mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta  integrazione,
il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili prodotta da impianti  stabiliti  nel  territorio
nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine  di
durata pari ad almeno tre anni. 
  2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio,  alla
stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da  fonti
rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del  presente  articolo  di
durata pari a quella dei contratti di acquisto  di  cui  al  medesimo
comma 1, attraverso  gli  strumenti  informativi  e  di  negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici  Spa  (GME)  ai  sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
    a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2  del
presente articolo, valorizzando opportunamente i  differenti  profili
di produzione degli impianti a fonti rinnovabili,  tenuto  conto  dei
valori di investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con  i  valori  di
cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25; 
    b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere  l'energia  nella
sua disponibilita' derivante da  impianti  a  fonti  rinnovabili  che
beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal  servizio  di  ritiro  e
vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato  dell'energia  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo  n.  387  del  2003,  ai  quali  non  si
applicano i commi 1, 2, 3, 4 e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima  energia  sia
ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e  medie
imprese, come definite dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6 maggio  2003,  e  ai  clienti  localizzati
nelle   isole   maggiori   e   che   partecipino   al   servizio   di
interrompibilita'  e  riduzione  istantanea  insulare  di  cui   alla
deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL; 
    c) le modalita' con le quali il GSE  cede  l'energia  di  cui  al
comma 1, garantendo che  i  prezzi  di  cui  alla  lettera  a)  siano
direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i  clienti
finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; 
    d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1
del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo
II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))