Art. 17
Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1,
a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad almeno 500.000 tonnellate ed e'
incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo
triennio »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle
raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di
interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da
utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi
sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione
di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una
durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e
funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di
investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita'
finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica
il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con
una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45
milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi
oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di
attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle
risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019,
per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45
milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».))