Art. 17 
 
        Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma  1,
a decorrere dal 2023 la quota di  biocarburanti  liquidi  sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad  almeno  500.000  tonnellate  ed  e'
incrementata  di   100.000   tonnellate   all'anno   nel   successivo
triennio »; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      « 3-bis.  Al  fine  di  promuovere   la   riconversione   delle
raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica  di
interesse nazionale (SIN)  per  la  produzione  di  biocarburanti  da
utilizzare  in  purezza,  la  produzione  di  biocarburanti   liquidi
sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui  al
comma 1 del presente articolo, e' incentivata  mediante  l'erogazione
di un contributo assegnato  tramite  procedure  competitive  per  una
durata e un valore definiti con i decreti di cui  al  comma  3-ter  e
funzionale  a  garantire  un'adeguata  remunerazione  dei  costi   di
investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 
      3-ter. Per le finalita' di cui al  comma  3-bis,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero della  transizione  ecologica
il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde  delle
raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con
una dotazione pari a euro 205 milioni per  l'anno  2022,  a  euro  45
milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con  uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i quantitativi di  biocarburanti  liquidi
oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le  modalita'  di
attuazione del comma 3-bis nonche'  le  modalita'  di  riparto  delle
risorse. Ai relativi oneri si provvede: 
        a) quanto ad euro  150  milioni  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione
ecologica,  iscritte  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per  130  milioni  di  euro,  e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019,
per 20 milioni di euro, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per restare acquisite all'erario; 
        b) quanto ad euro 55 milioni per  l'anno  2022,  ad  euro  45
milioni per l'anno 2023  e  ad  euro  10  milioni  per  l'anno  2024,
mediante  corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del   2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
      3-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio ».))