Art. 18 
 
((Individuazione di ulteriori  aree  idonee  per  l'installazione  di
             impianti alimentati da fonti rinnovabili)) 
 
  1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    « c-bis)  i  siti  e  gli  impianti  nelle  disponibilita'  delle
societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori  di
infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle  societa'  concessionarie
autostradali ».)) 
  2. Gli interventi realizzati sulle aree  di  cui  all'articolo  20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale  e
di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed  i  relativi
termini autorizzativi sono  regolati  dall'articolo  22  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze  in
materia paesaggistica e archeologica  in  capo  alle  amministrazioni
competenti. 
  ((2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    « 5-bis.  I  gestori  delle  infrastrutture  ferroviarie  possono
stipulare accordi di compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti  nel
presente articolo ».))