Art. 18
((Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili))
1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle
societa' del ((gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie
autostradali ».))
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e
di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed i relativi
termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in
materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni
competenti.
((2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono
stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti
rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel
presente articolo ».))