Art. 19
Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole « Provveditorati interregionali
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono
inserite le seguenti: « ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso
la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi
definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di
intervento e delle eventuali diverse forme di ((finanziamento
adottate per il medesimo immobile)), al fine di promuovere forme di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra
piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi
predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita' piu'
innovative, efficienti ed economicamente piu' vantaggiose, nonche'
utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per
l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del
demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia' oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito
dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del
demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio ((del
medesimo Ministero)) possono fare ricorso agli strumenti di acquisto
e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA). ».