((Art. 19-ter 
 
Disposizioni in  materia  di  incremento  dell'efficienza  energetica
  degli impianti di illuminazione pubblica 
 
  1. Al fine di contenere la spesa per  i  servizi  di  illuminazione
pubblica  degli  enti  locali  e  di  perseguire  una  strategia   di
incremento dell'efficienza energetica basata sulla  razionalizzazione
e sull'ammodernamento delle  fonti  di  illuminazione  pubblica,  con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti  gli
standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi
dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto  dei  livelli  di
tutela della sicurezza pubblica e  della  circolazione  negli  ambiti
stradali, secondo i seguenti criteri: 
    a)  utilizzo  di  appositi  sensori  di   movimento   dotati   di
temporizzatore variabile che garantiscano, durante le  ore  notturne,
l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena
luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli; 
    b)   individuazione   delle   modalita'   di   ammodernamento   o
sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti,
al  fine  di  garantire  che  gli  impianti   o   dispositivi   siano
economicamente   e   tecnologicamente   sostenibili   ai   fini   del
perseguimento di una maggiore efficienza energetica; 
    c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree,  urbane  o
extraurbane, idonee e  non  idonee  all'applicazione  e  all'utilizzo
delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a). 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))