((Art. 19-ter
Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica
degli impianti di illuminazione pubblica
1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione
pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di
incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione
e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli
standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi
dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di
tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti
stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di
temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne,
l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena
luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o
sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti,
al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano
economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del
perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o
extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo
delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))