((Art. 19-quater 
 
Disposizioni in  materia  di  riduzione  dei  consumi  termici  degli
                               edifici 
 
  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere
un risparmio energetico annuo immediato, dal 1°  maggio  2022  al  31
marzo 2023 la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate
nei  singoli  ambienti  di  ciascuna  unita'   immobiliare   per   la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  pubblici,   a
esclusione  degli  edifici  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi
centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore,  in
estate,  a  27  gradi  centigradi,  meno  2   gradi   centigradi   di
tolleranza.))