((Art. 19-quater
Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli
edifici
1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere
un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31
marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a
esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi
centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in
estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di
tolleranza.))