Art. 20 
 
Contributo del Ministero  della  difesa  alla  resilienza  energetica
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale,  il  Ministero  della  difesa,
anche per il tramite ((della societa' Difesa Servizi S.p.A.)), affida
in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte,  i  beni
del demanio  militare  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo
Ministero, per installare impianti di produzione di energia da  fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,  alle
risorse del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,  Missione  2,
previo accordo fra il Ministero della difesa  e  il  Ministero  della
transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in  termini
di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita'  ai
relativi principi di attuazione. 
  2.  Le  articolazioni  del  Ministero  della  difesa  e   i   terzi
concessionari dei beni di cui al  comma  1  possono  provvedere  alla
fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma  1  ai
clienti finali organizzati in Comunita'  energetiche  rinnovabili  ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono  partecipare  gli
enti militari territoriali. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199  e  sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative   di   cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.
Competente ad esprimersi in  materia  culturale  e  paesaggistica  e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108.