Art. 20
Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa,
anche per il tramite ((della societa' Difesa Servizi S.p.A.)), affida
in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni
del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo
Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2,
previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della
transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini
di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai
relativi principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla
fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai
clienti finali organizzati in Comunita' energetiche rinnovabili ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono partecipare gli
enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.