Art. 21
Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas
naturale
1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas
naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei
clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione
ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche' misure di
salvaguardia di cui ((all'articolo 4 del medesimo)) decreto
legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi
nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli
stoccaggi, le relative modalita' di allocazione dello spazio di
stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per
portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle
capacita' di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei
possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo
invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di
stoccaggio 2022-2023;
b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato
prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas
naturale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il
mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche
mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi
aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti
non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.
2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione
ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la
necessita'. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al
comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun
anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante
specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio,
nonche' ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti
sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA da' attuazione
alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle
proprie competenze.
((3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai
finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale ».
3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' inserito il seguente:
« 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del
comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui
territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di
finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione
del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015,
e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di
istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione
delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che
approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in
attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei
progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto
esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi
di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte
dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,
per l'attivita' di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le
regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero
della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del
programma ».))