Art. 21 
 
Disposizioni per  aumentare  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas
                              naturale 
 
  1. Al fine di  accrescere  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas
naturale con particolare riferimento  alle  esigenze  di  tutela  dei
clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  Ministro  della  transizione
ecologica adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo  1,  comma
1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche'  misure  di
salvaguardia  di  cui  ((all'articolo  4   del   medesimo))   decreto
legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a: 
    a) ottimizzare il ciclo  di  iniezione  di  gas  negli  stoccaggi
nazionali, anche mediante particolari condizioni di  esercizio  degli
stoccaggi, le relative  modalita'  di  allocazione  dello  spazio  di
stoccaggio di modulazione e i relativi  obblighi  di  iniezione,  per
portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per  cento  delle
capacita'  di  stoccaggio  nazionali  disponibili,  in  funzione  dei
possibili scenari  di  utilizzo  del  gas  in  stoccaggio  nel  ciclo
invernale  di  erogazione,  a  partire  dall'anno   contrattuale   di
stoccaggio 2022-2023; 
    b) assicurare che il servizio di modulazione di cui  all'articolo
18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  sia  assicurato
prioritariamente  attraverso  l'utilizzo  dello  stoccaggio  di   gas
naturale; 
    c) promuovere, nel corso del ciclo di  erogazione  invernale,  il
mantenimento  dello  stato  di  riempimento  degli  stoccaggi,  anche
mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso; 
    d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili  volumi
aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti
non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei  terminali  di
rigassificazione  di  gas  naturale   liquefatto,   allo   scopo   di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza. 
  2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le misure di cui  al  comma  1  ove  ne  ricorra  la
necessita'. Le misure di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono
adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e  le  misure  di  cui  al
comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre  di  ciascun
anno. 
  3. Le misure di  cui  al  comma  1  sono  adottate  anche  mediante
specifici indirizzi  alle  imprese  di  trasporto  e  di  stoccaggio,
nonche' ai gestori di impianti di gas  naturale  liquefatto  operanti
sul territorio nazionale, sentita  l'ARERA.  L'ARERA  da'  attuazione
alle misure di cui al  primo  periodo  rientranti  nell'ambito  delle
proprie competenze. 
  ((3-bis. All'articolo 9 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    « 5-sexies. Per  gli  interventi  di  metanizzazione  ammessi  ai
finanziamenti  di  cui  al   presente   articolo,   il   termine   di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni  competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale ». 
  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' inserito il seguente: 
    « 319-bis. Le risorse finanziarie di cui  al  sesto  periodo  del
comma 319 non ancora erogate sono  assegnate  alle  regioni  nel  cui
territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari  di
finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione
del  gas  metano  ai   sensi   della   deliberazione   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno  2015,
e in base alla graduatoria  vigente.  Le  competenze  in  materia  di
istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione
delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che
approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in
attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione  dei
progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del  progetto
esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei  tempi
di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per  la  parte
dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,
per l'attivita' di assistenza tecnica, fino  all'1  per  cento  delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo non  ancora  erogate.  Le
regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  e  al  Ministero
della  transizione  ecologica  una  relazione   sull'esecuzione   del
programma ».))