Art. 9
Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
((01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel
caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un
incremento della potenza installata e la necessita' di ulteriori
opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione
delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata
di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche
degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della
tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione
massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi,
arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo
pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva del
20 per cento; la superficie autorizzata e' definita dal perimetro
individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando
sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;
c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori"
(h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il prodotto
tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i
diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».
1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque
modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali,
come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e
termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,
manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori
sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti,
nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali
potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi
edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di
manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante
apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138
a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del
medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la
realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente
ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai
soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture
non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista
panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in
materiali della tradizione locale ».
1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti
fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di
connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati
in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in
cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i
quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello
stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del
medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste tipologie di
impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al
comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale
risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora
la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l'edificazione ».
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2
(M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1
(Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1
(Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la
copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto
adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di
produzione energetica a combustibili fossili da parte delle societa'
elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani
di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da
trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti
locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del
comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al
citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui
potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle
norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono
previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante
dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono
sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile
che abbiano »;
b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono
soppresse.))