Art. 9 
 
 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 
 
  ((01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  « Nel
caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un
incremento della potenza installata  e  la  necessita'  di  ulteriori
opere connesse senza incremento dell'area occupata, la  realizzazione
delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata
di cui all'articolo 6-bis. Per le aree  interessate  dalle  modifiche
degli impianti non precedentemente valutate sotto  il  profilo  della
tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 »; 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      « 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
        a) nel caso di impianti  su  un'unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza  pari  al  20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori  estremi,
arrotondato per eccesso; 
        b) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al  massimo
pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva  del
20 per cento; la superficie autorizzata  e'  definita  dal  perimetro
individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,  formando
sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni»; 
        c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
          « 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi  aerogeneratori"
(h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il  prodotto
tra l'altezza massima dal suolo  (h1)  raggiungibile  dall'estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e  il  rapporto  tra  i
diametri   del   rotore   del    nuovo    aerogeneratore    (d2)    e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)». 
  1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
    « 5. Ferme restando le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa  sull'energia  elettrica,   l'installazione,   con   qualunque
modalita', anche nelle zone A degli strumenti  urbanistici  comunali,
come individuate  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti  solari  fotovoltaici  e
termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A  al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi  strutture,
manufatti ed  edifici  gia'  esistenti  all'interno  dei  comprensori
sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti,
nonche'   nelle   relative   pertinenze,   compresi   gli   eventuali
potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi
edifici,  strutture  e  manufatti,  sono  considerate  interventi  di
manutenzione ordinaria e non  sono  subordinate  all'acquisizione  di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi  di  assenso  comunque
denominati,  ivi  compresi  quelli  previsti  dal  codice  dei   beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato  codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  individuati  mediante
apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da  138
a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21  e  157  del
medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo,  la
realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e'  consentita  previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente
ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera  c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai
soli fini dell'installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture
non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista
panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in
materiali della tradizione locale ». 
  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
    « 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di  impianti
fotovoltaici di potenza fino a  20  MW  e  delle  relative  opere  di
connessione alla rete elettrica di alta e media tensione  localizzati
in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e  ripristinati  ovvero  in
cave o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  e
delle relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  per  i
quali l'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai
progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  da  realizzare  nelle  aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello
stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,  nonche'  agli  impianti
agro-voltaici  di  cui   all'articolo   65,   comma   1-quater,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  che  distino  non  piu'  di  3
chilometri  da  aree  a  destinazione  industriale,   artigianale   e
commerciale.  Il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del   punto   2
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, per il procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19  del
medesimo decreto,  e'  elevato  a  20  MW  per  queste  tipologie  di
impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al
comma  2  del  presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla  quale
risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese  tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi  della  lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle  relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche  qualora
la  pianificazione   urbanistica   richieda   piani   attuativi   per
l'edificazione ». 
  1-ter. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  previsti  dalla   missione   2
(M2-Rivoluzione  verde  e  Transizione   ecologica),   componente   1
(Economia circolare  e  agricoltura  sostenibile),  investimento  3.1
(Isole Verdi),  e  di  raggiungere  entro  il  31  dicembre  2026  la
copertura totale del fabbisogno energetico  delle  isole  minori  non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto
adottato sentita l'ARERA  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017. 
  1-quater. La revisione del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere: 
    a)  la  conversione,  entro  l'anno  2026,  degli   impianti   di
produzione energetica a combustibili fossili da parte delle  societa'
elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante  piani
di investimenti, comprendenti anche  le  reti  di  distribuzione,  da
trasmettere al Ministero della  transizione  ecologica  e  agli  enti
locali competenti entro il 31 dicembre 2022; 
    b) l'inserimento dell'isola di  Giannutri,  come  territorio  del
comune dell'Isola del Giglio,  nell'elenco  delle  isole  di  cui  al
citato allegato 1 al medesimo decreto. 
  1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a  terra  la  cui
potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio
degli stessi impianti situati in aree  idonee,  non  sottoposte  alle
norme di tutela, ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al
di fuori delle zone A di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui  realizzazione  non  sono
previste   procedure   di   esproprio,   sono   realizzati   mediante
dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo  6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le  parole:  « da  fonte  fossile  di »  sono
sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte  fossile
che abbiano »; 
    b)  alla  lettera  c),  alinea,  le  parole:  « o   meno »   sono
soppresse.))