((Art. 9-ter
Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici
flottanti
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di
esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW,
comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica,
collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e
di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua
che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura
2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e
l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo
ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di
soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.))