((Art. 9-ter 
 
Semplificazioni  per   l'installazione   di   impianti   fotovoltaici
                              flottanti 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia  elettrica,  per  l'attivita'  di  realizzazione  e   di
esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino  a  10  MW,
comprese le opere funzionali alla connessione  alla  rete  elettrica,
collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di  invasi  e
di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse,  o
installati a copertura dei  canali  di  irrigazione,  si  applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo  6,  comma  1,
del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di valutazione di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua
che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo  136  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali  protette  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della  rete  Natura
2000. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri  per  l'inserimento  e
l'integrazione degli impianti di cui al  comma  1  sotto  il  profilo
ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di
soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.))