Art. 10 
 
            Definizione di un modello unico per impianti 
            di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie,  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'   per
l'estensione del modello unico semplificato di cui  all'articolo  25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
agli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  fino  a  200  kW,
realizzati  ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 25, comma 3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili»: 
              «Art.   3 (Semplificazioni   per   l'installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili al  servizio  di  edifici).  -
          (Omissis). 
              3. Decorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) con  il  modello  unico  semplificato  di  cui  al
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  maggio
          2015,  recante  "Approvazione  del  modello  unico  per  la
          realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  di  piccoli
          impianti fotovoltaici integrati sui tetti  degli  edifici",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  27  maggio
          2015, e' possibile richiedere anche il ritiro  dell'energia
          elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro  dedicato
          di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387; 
                b) il campo di applicazione del decreto di  cui  alla
          lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
          fino a 50kW. 
              (Omissis).».