Art. 10-ter 
 
           Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
             e per il contenimento dei prezzi energetici 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  « 2) con uno o piu' impianti di  produzione  da  fonti  rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale
l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti
devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In
tal caso: 
  2.1) l'impianto puo' essere direttamente  interconnesso  all'utenza
del cliente finale con  un  collegamento  diretto  di  lunghezza  non
superiore a 10 chilometri, al quale  non  possono  essere  allacciate
utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e  dell'unita'  di
consumo.  La  linea  diretta  di  collegamento  tra   l'impianto   di
produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le
medesime procedure di  autorizzazione  dell'impianto  di  produzione.
L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 
  2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare  la  rete  di  distribuzione
esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti  a  fonti
rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare
lo stesso autoconsumatore »; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  « c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a),
numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di  incentivazione  di  cui
all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma  3,
lettera a); nel caso in cui  operi  con  le  modalita'  di  cui  alla
lettera a), numeri  1)  e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ». 
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' inserito il seguente: 
  « 1-bis.  Gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema   elettrico,
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle  configurazioni
di cui al numero 2.1) della lettera  a)  del  comma  1  del  presente
articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui  al
numero 2.2) della  medesima  lettera.  In  sede  di  aggiornamento  e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici  di  produzione  e
consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali
quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma  e'  applicato
all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova  costruzione
di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile). - 1.
          Un cliente finale che diviene  autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile: 
                a) produce e accumula energia  elettrica  rinnovabile
          per il proprio consumo: 
                  1) realizzando un impianto di  produzione  a  fonti
          rinnovabili  direttamente  interconnesso   all'utenza   del
          cliente     finale.     In     tal     caso,     l'impianto
          dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere  di
          proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
          all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione  dei
          contatori, e alla  manutenzione,  purche'  il  terzo  resti
          soggetto alle istruzioni  dell'autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile. Il terzo non e'  di  per  se'  considerato  un
          autoconsumatore di energia rinnovabile; 
                  2) con uno o piu' impianti di produzione  da  fonti
          rinnovabili ubicati presso edifici o  in  siti  diversi  da
          quelli  presso  il  quale  l'autoconsumatore  opera,  fermo
          restando che  tali  edifici  o  siti  devono  essere  nella
          disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso: 
                  2.1)   l'impianto    puo'    essere    direttamente
          interconnesso  all'utenza  del  cliente   finale   con   un
          collegamento  diretto  di  lunghezza  non  superiore  a  10
          chilometri, al quale non possono essere  allacciate  utenze
          diverse da quelle dell'unita' di produzione  e  dell'unita'
          di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
          di produzione e  l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
          autorizzata con le  medesime  procedure  di  autorizzazione
          dell'impianto       di        produzione.        L'impianto
          dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un  terzo
          o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 
                  2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la  rete  di
          distribuzione esistente per condividere l'energia  prodotta
          dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla  nei  punti
          di   prelievo   dei   quali   sia   titolare   lo    stesso
          autoconsumatore»; 
                b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
          e  puo'  offrire  servizi  ancillari  e  di  flessibilita',
          eventualmente per il tramite di un aggregatore; 
                c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
          lettera a), numero 2.2), puo' accedere  agli  strumenti  di
          incentivazione di cui all'articolo 8 e  alle  compensazioni
          di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);  nel  caso  in
          cui operi con le modalita' di cui alla lettera  a),  numeri
          1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti  di  incentivazione
          di cui agli articoli 6, 7 e 8. 
              1-bis.  Gli  oneri  generali   afferenti   al   sistema
          elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
          del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   sono
          applicati alle configurazioni di cui al numero  2.1)  della
          lettera a) del comma 1 del presente articolo  nella  stessa
          misura applicata alle configurazioni di cui al numero  2.2)
          della  medesima  lettera.  In  sede  di   aggiornamento   e
          adeguamento  della  regolazione  dei  sistemi  semplici  di
          produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
          del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  l'ARERA
          stabilisce le modalita' con le quali  quanto  previsto  dal
          primo periodo del presente comma e'  applicato  all'energia
          auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
          cui al comma 1,  lettera  a),  numero  2.1),  del  presente
          articolo. 
              2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno  per
          divenire  autoconsumatori  di   energia   rinnovabile   che
          agiscono collettivamente: 
                a) gli autoconsumatori devono trovarsi  nello  stesso
          edificio o condominio; 
                b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
          energia elettrica rinnovabile con le modalita'  di  cui  al
          comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni; 
                c)  si  utilizza  la  rete   di   distribuzione   per
          condividere  l'energia  prodotta  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
          le  medesime   modalita'   stabilite   per   le   comunita'
          energetiche dei cittadini; 
                d)    l'energia    autoprodotta     e'     utilizzata
          prioritariamente per i fabbisogni degli  autoconsumatori  e
          l'energia eccedentaria puo'  essere  accumulata  e  venduta
          anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
          rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
                e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori  di
          energia rinnovabile che agiscono collettivamente  non  puo'
          costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
          delle imprese private.».