Art. 10-ter Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: « 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso: 2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: « 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile). - 1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso: 2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore»; b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita', eventualmente per il tramite di un aggregatore; c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8. 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo. 2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni; c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei cittadini; d) l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale delle imprese private.».