Art. 11-bis 
 
                     Riconversione e incremento 
         dell'efficienza energetica degli impianti serricoli 
 
  1. Al fine di contrastare il  degrado  ambientale  e  paesaggistico
derivante dal progressivo deterioramento strutturale  del  patrimonio
serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente
reimpiego, il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con  proprio
decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e con il Ministro  dello  sviluppo  economico,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, predispone un piano  nazionale  per
la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu'  idonee
al perseguimento delle seguenti finalita': 
  a)  rinnovare  strutturalmente  gli  impianti  serricoli  ai   fini
dell'adeguamento  alle  nuove  metodologie   di   produzione,   quali
l'agricoltura  integrata  e  la  coltivazione  fuori  suolo,  nonche'
dell'aggiornamento in materia di sicurezza; 
  b)  indirizzare  gli  investimenti  verso  apprestamenti   protetti
progettati   per   assicurarne   la   sostenibilita'   ambientale   e
l'efficienza agronomica; 
  c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione  colturale
e  climatica,  sostenendo   gli   investimenti   per   la   riduzione
dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente; 
  d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture
di consumo a strutture di produzione e di condivisione  dell'energia,
rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria  al
proprio funzionamento; 
  e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti
climatici; 
  f) favorire  il  recupero  delle  acque  piovane  dai  tetti  degli
impianti serricoli; 
  g)  favorire  gli  investimenti  nel   settore   del   fotovoltaico
semitrasparente da installare sui tetti degli  impianti  serricoli  a
duplice  utilizzo  sia  energetico  sia   agricolo   per   le   nuove
installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria  delle
installazioni esistenti; 
  h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia; 
  i) favorire  la  diffusione  di  impianti  di  riscaldamento  e  di
raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da  trasformazione  di
biomasse e da centrali a biogas; 
  l)  incentivare  la  dismissione  degli  impianti   serricoli   con
caratteristiche di  vetusta'  e  di  inefficienza  energetica,  anche
attraverso la concessione di  contributi  per  la  demolizione  delle
strutture,  per  la  bonifica  dei  terreni  sottostanti  e  per   la
rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento  delle  strutture  con
finalita'  produttive,  prevedendo  l'elaborazione  di  un  piano  di
gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale; 
  m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti  serricoli
mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine  nonche'
il  miglioramento  delle  caratteristiche  strutturali  al  fine   di
garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza  ai  mutamenti
climatici; 
  n) incentivare  il  rinnovamento  delle  coperture  degli  impianti
serricoli e l'eventuale sostituzione delle  coperture  in  vetro  con
impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee  a
incrementare la coibentazione degli ambienti di  coltivazione,  quali
la riduzione dei ponti termici e l'impiego di  teli  e  di  strutture
termicamente isolanti; 
  o)  favorire  il  rinnovamento  delle  coperture  plastiche   degli
impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di  lunga
durata, con caratteristiche di efficienza termica  o  con  specifiche
capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini
della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture; 
  p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale,
quali  gli  impianti  di  raffrescamento,  di  riscaldamento   e   di
illuminazione,  attraverso  l'impiego  di  sistemi  interattivi   con
l'operatore e con gli impianti di controllo; 
  q) incentivare  il  rinnovamento  degli  impianti  di  coltivazione
mediante l'introduzione di sistemi di  coltivazione  fuori  suolo  in
ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di  energia  da  fonti
rinnovabili; 
  r)  favorire  l'introduzione  di  sistemi  di  raccolta  dell'acqua
piovana e gli investimenti in sistemi e impianti  di  raccolta  e  di
riutilizzo delle acque  meteoriche,  quali  gli  invasi  di  raccolta
superficiali o  sotto-  superficiali,  per  un'ottimale  integrazione
delle riserve idriche del suolo. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e  le  modalita'
per il raccordo tra le finalita' di cui al presente  articolo  e  gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto
agricolo, anche mediante il ricorso  agli  strumenti  finanziari  per
l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche'  ai  contratti  di
filiera come strumento di programmazione complementare. 
  4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.