Art. 12 
 
       Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee 
 
  01. All'articolo 18, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo le parole: « ai  sensi  dell'articolo  20, »  sono
inserite le seguenti: « con decreto del Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ». 
  02. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre
2021,  n.  199,  dopo  la  parola:  « parcheggi »  sono  inserite  le
seguenti:  « ,  nonche'   di   aree   a   destinazione   industriale,
artigianale, per servizi e logistica ». 
  03. All'articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  « ,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  presenti
impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area  occupata
o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di  cui  alla
lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di  modifica
sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
anche  con  l'aggiunta  di  sistemi  di  accumulo  di  capacita'  non
superiore  a  3  MWh   per   ogni   MW   di   potenza   dell'impianto
fotovoltaico »; 
  b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
  « c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con
moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi  della  parte  seconda
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
  1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro  i  cui
punti  distino  non  piu'  di  300  metri  da  zone  a   destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere; 
  2) le aree interne agli impianti industriali e  agli  stabilimenti,
questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,  lettera  h),
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui  punti  distino
non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
  3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza  non
superiore a 150 metri ». 
  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8
novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  « nei  procedimenti  di
autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, »  sono  inserite  le
seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione  del  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale, ». 
  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti: 
  « 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis,
6-bis e 7-bis, comma 5,  nelle  aree  idonee  identificate  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi
di autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse  nonche',
senza variazione dell'area  interessata,  per  il  potenziamento,  il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli  impianti  fotovoltaici
esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: 
  a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione
di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su  aree
nella disponibilita' del proponente; 
  b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e  fino  a  10  MW:  si
applica la procedura abilitativa semplificata; 
  c) per impianti di  potenza  superiore  a  10  MW:  si  applica  la
procedura di autorizzazione unica. 
  2-ter. Ai  fini  del  comma  2-bis  resta  fermo  quanto  stabilito
all'articolo 22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199 ». 
  1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal  comma  1-bis
del presente articolo, si applicano,  su  richiesta  del  proponente,
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli
impianti che si  trovino  in  aree  non  soggette  a  vincolo  e  non
rientranti in aree dichiarate non idonee  ai  sensi  della  normativa
regionale, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione,  si  applica
la procedura  autorizzativa  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18,  comma  3,
          dell'articolo 20, commi 3 e 8 e dell'articolo 22, comma  1,
          lettera a), del citato decreto legislativo 8 novembre 2021,
          n. 199, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   18   (Principi    e    regimi    generali    di
          autorizzazione). - (Omissis). 
              3. A seguito dell'entrata in  vigore  della  disciplina
          statale e regionale per  l'individuazione  di  superfici  e
          aree idonee ai sensi  dell'articolo  20,  con  decreto  del
          Ministero della transizione ecologica, di concerto  con  il
          Ministero  della  cultura,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  aggiornate  le
          linee guida per l'autorizzazione  degli  impianti  a  fonti
          rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.». 
              «Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di  superfici
          e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
          rinnovabili). - (Omissis). 
              3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),
          della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione  della
          disciplina inerente le aree idonee, i  decreti  di  cui  al
          comma  1,  tengono  conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
              (omissis). 
              8. Nelle more  dell'individuazione  delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                (omissis). 
                c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,
          anche con moduli a terra, in assenza di  vincoli  ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                  1) le aree classificate agricole, racchiuse  in  un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
              2) le aree interne agli  impianti  industriali  e  agli
          stabilimenti, questi  ultimi  come  definiti  dall'articolo
          268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  nonche'  le  aree  classificate   agricole
          racchiuse in un perimetro i cui punti distino non  piu'  di
          300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
              3) le aree adiacenti alla rete autostradale  entro  una
          distanza non superiore a 150 metri.». 
              «Art. 22 (Procedure  autorizzative  specifiche  per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                b) i termini delle procedure  di  autorizzazione  per
          impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4,  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine  di  favorire
          lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
          rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato  e
          Regioni,  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3,   la
          costruzione e l'esercizio  di  impianti  di  produzione  di
          energia da  fonti  rinnovabili  sono  disciplinati  secondo
          speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
          proporzionate  e  adeguate,  sulla  base  delle  specifiche
          caratteristiche di ogni singola applicazione. 
              2. I regimi di  autorizzazione  per  la  costruzione  e
          l'esercizio  degli  impianti  a  fonti   rinnovabili   sono
          regolati dai seguenti  articoli,  secondo  un  criterio  di
          proporzionalita': 
                a) comunicazione relativa alle attivita' in  edilizia
          libera di cui all'articolo 6, comma 11; 
                b) dichiarazione di inizio lavori asseverata  di  cui
          all'articolo 6-bis; 
                c)  procedura   abilitativa   semplificata   di   cui
          all'articolo 6; 
                d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5. 
              2-bis. Fatto salvo quanto disposto  dagli  articoli  6,
          comma 9-bis, 6-bis e 7-bis,  comma  5,  nelle  aree  idonee
          identificate  ai  sensi  dell'articolo   20   del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese  le  aree  di
          cui al comma 8  dello  stesso  articolo  20,  i  regimi  di
          autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
          fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse
          nonche', senza variazione  dell'area  interessata,  per  il
          potenziamento, il rifacimento e  l'integrale  ricostruzione
          degli  impianti  fotovoltaici  esistenti  e   delle   opere
          connesse sono disciplinati come segue: 
                a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la
          dichiarazione di inizio  lavori  asseverata  per  tutte  le
          opere  da  realizzare  su  aree  nella  disponibilita'  del
          proponente; 
              b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10
          MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; 
              c) per impianti  di  potenza  superiore  a  10  MW:  si
          applica la procedura di autorizzazione unica. 
                2-ter. Ai fini del comma  2-bis  resta  fermo  quanto
          stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
              3. Al fine di evitare  l'elusione  della  normativa  di
          tutela  dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,   della
          salute e della pubblica incolumita', fermo restando  quanto
          disposto dalla  Parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e,  in
          particolare, dagli articoli 270,  273  e  282,  per  quanto
          attiene   all'individuazione   degli    impianti    e    al
          convogliamento delle emissioni, le Regioni  e  le  Province
          autonome stabiliscono i casi in  cui  la  presentazione  di
          piu' progetti per la realizzazione di  impianti  alimentati
          da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
          aree  contigue  sono  da  valutare  in  termini  cumulativi
          nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. 
              4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere  di
          sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
          prodotta da una pluralita' di  impianti  non  inserite  nei
          preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione  con
          il procedimento  di  cui  all'articolo  16,  salvaguardando
          l'obiettivo di coordinare anche i tempi di  sviluppo  delle
          reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 
              5. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          dei rifiuti, e' fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo
          182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
          e successive modificazioni. 
              6. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono  stabilite  specifiche
          procedure  autorizzative,  con  tempistica  accelerata   ed
          adempimenti semplificati, per i casi  di  realizzazione  di
          impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
          di altri impianti energetici,  anche  alimentati  da  fonti
          rinnovabili. 
              6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti  di
          produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  afferenti  a
          integrali  ricostruzioni,  rifacimenti,   riattivazioni   e
          potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale  ha  ad
          oggetto  solo   l'esame   delle   variazioni   dell'impatto
          sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».