Art. 12-bis Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresi' le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. - La lettera i), comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, reca «residui dell'attivita' agroalimentare». - Si riporta l'articolo 184-bis del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»: «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.».