Art. 12-bis 
 
              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti 
               per la produzione di biogas e biometano 
 
  1. Al fine di semplificare il processo  produttivo  negli  impianti
per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti  di  cui  ai
punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  possono  essere  ammessi  in
ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano  e  si
intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera  i),  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  90  del  18  aprile  2016,  se
rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  se  l'utilizzo  agronomico  del
digestato prodotto rispetta altresi'  le  disposizioni  previste  dal
titolo IV del citato decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23
          giugno 2016 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta
          da  fonti  rinnovabili   diverse   dal   fotovoltaico»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150  del  29  giugno
          2016. 
              - La lettera i), comma 1, dell'articolo 3  del  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali  25  febbraio  2016  «Criteri  e  norme  tecniche
          generali per  la  disciplina  regionale  dell'utilizzazione
          agronomica degli effluenti di  allevamento  e  delle  acque
          reflue,  nonche'  per  la  produzione   e   l'utilizzazione
          agronomica  del  digestato»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,
          reca «residui dell'attivita' agroalimentare». 
              -   Si   riporta   l'articolo   184-bis   del   decreto
          legislativo3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
          ambientale»: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,
          lettera a), qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che  soddisfa
          tutte le seguenti condizioni: 
                a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                b)  e'  certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza
          o l'oggetto soddisfa, per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati  sottoprodotti  e  non  rifiuti  garantendo  un
          elevato livello di protezione dell'ambiente e della  salute
          umana  favorendo,  altresi',  l'utilizzazione   attenta   e
          razionale  delle  risorse  naturale  dando  priorita'  alle
          pratiche replicabili di simbiosi industriale.  All'adozione
          di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria.».