Art. 13 
 
                 Razionalizzazione e semplificazione 
       delle procedure autorizzative per gli impianti offshore 
 
  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, il quarto periodo  e'  soppresso,  all'ultimo  periodo,
dopo le parole: « Per  gli  impianti  off-shore »  sono  inserite  le
seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ed  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  « Per  gli  impianti  di
accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione  e'
rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4 ». 
  2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli
ambientali  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree   idonee,
all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, alinea, dopo le  parole:  « commi  2  e  3 »  sono
inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli
incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »; 
    b) al comma 5, dopo la parola:  « moratorie »  sono  inserite  le
seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di
produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili
localizzati in  aree  non  sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con
l'insediamento di impianti off-shore, »; 
    c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite  dalle
seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, sentiti, per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministero
della cultura e il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  3,  del
          decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
          «Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita'», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative). - (Omissis). 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
          per  la  connessione   alla   rete,   l'autorizzazione   e'
          rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica  di
          concerto  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili e sentito,  per  gli  aspetti  legati
          all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
          provvedimento adottato a seguito del procedimento unico  di
          cui al comma 4, comprensivo del rilascio della  concessione
          d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti  di  accumulo
          idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
          rilasciata  dal  Ministero  della  transizione   ecologica,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  23   (Procedure   autorizzative   per   impianti
          off-shore e individuazione aree idonee).  -  1.  L'articolo
          12, comma 3, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: «Per gli
          impianti  off-shore  l'autorizzazione  e'  rilasciata   dal
          Ministero  della  transizione  ecologica  di  concerto   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
          di pesca marittima, il Ministero delle politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali,  nell'ambito  del   provvedimento
          adottato a seguito del procedimento unico di cui  al  comma
          4, comprensivo del rilascio  della  concessione  d'uso  del
          demanio marittimo. 
              2.   Nel   rispetto   delle    esigenze    di    tutela
          dell'ecosistema  marino  e  costiero,   dello   svolgimento
          dell'attivita' di pesca, del  patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio, nell'ambito della completa individuazione  delle
          aree idonee per l'installazione di impianti  di  produzione
          di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali  le
          aree individuate per la produzione di  energie  rinnovabili
          dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione  di
          energia da fonti  rinnovabili  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  17  ottobre
          2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
          guida  contenenti  gli  indirizzi  e  i  criteri   per   la
          predisposizione  dei  piani  di   gestione   dello   spazio
          marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del
          24 gennaio 2018. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   si   provvede
          all'adozione del piano di cui al periodo precedente con  le
          modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2016 n. 201. 
              3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello
          spazio  marittimo  di  cui  al  comma  2,   sono   comunque
          considerate idonee: 
                a) fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  del  15  febbraio  2019
          recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
          delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in
          mare e delle  infrastrutture  connesse",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le  piattaforme
          petrolifere in disuso e l'area distante 2  miglia  nautiche
          da ciascuna piattaforma; 
                b) i porti, per impianti eolici  fino  a  100  MW  di
          potenza istallata,  previa  eventuale  variante  del  Piano
          regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi  entro  6
          mesi dalla presentazione della richiesta. 
              4. Nei procedimenti di autorizzazione  di  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili off-shore, localizzati nelle  aree  individuate
          ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte
          a vincoli  incompatibili  con  l'insediamento  di  impianti
          off-shore: 
                a) l'autorita' competente in materia paesaggistica si
          esprime   con   parere    obbligatorio    non    vincolante
          individuando,  ove  necessario,   prescrizioni   specifiche
          finalizzate al migliore inserimento nel  paesaggio  e  alla
          tutela di beni di interesse archeologico; 
                b)   i   termini   procedurali   per   il    rilascio
          dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo. 
              5. Nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee,
          non  possono   essere   disposte   moratorie,   anche   con
          riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di
          energia   elettrica   alimentati   da   fonti   rinnovabili
          localizzati in aree non sottoposte a vincoli  incompatibili
          con l'insediamento di impianti off-shore,ovvero sospensioni
          dei termini  dei  procedimenti  di  autorizzazione  per  le
          domande gia' presentate. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  il  Ministero   della   transizione
          ecologica,   di   concerto   con   il    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti,  per
          gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          adotta le linee guida per lo svolgimento  dei  procedimenti
          di cui al presente articolo.».