Art. 13-bis 
 
       Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  « 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa  paesaggistica,
si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli
elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,  fatta  salva
la possibilita' che la regione, o un comune da essa  delegato,  possa
esprimere  caso  per  caso  una  diversa  valutazione,  con   congrua
motivazione,   nell'ambito   del   procedimento   autorizzativo   per
l'adozione  del  provvedimento  che  dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'infrastruttura. 
  1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,
si intendono sempre compatibili con l'esercizio  dell'uso  civico  le
ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia'  esistenti,  di
cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per
ragioni di obsolescenza, purche' siano  realizzate  con  le  migliori
tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato  della
linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze »; 
  b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'  dell'opera
puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per  casi
di forza maggiore o  per  altre  giustificate  ragioni.  Le  proroghe
possono essere disposte, anche d'ufficio, prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro
anni ». 
  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3: 
  1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle
seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso  in  cui  il
Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una  sola  volta,
la proroga di un anno per sopravvenute  esigenze  istruttorie »  sono
soppresse; 
  2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La regione  o
le  regioni  interessate  esprimono  il  proprio   parere   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza  di  servizi.
Nel caso  di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al  periodo
precedente, la compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio  dell'uso
civico si intende confermata »; 
  b) al  comma  4-sexies,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  « Nel  rispetto  dei  medesimi  limiti  dimensionali  sono
realizzabili, mediante denuncia  di  inizio  attivita',  le  varianti
consistenti nel passaggio da linee  aeree  a  cavo  interrato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 25 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al
secondo periodo, le  parole:  « strettamente  necessari  alla »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  « necessari  per  lo   svolgimento   di
attivita' o la »; 
  c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: « sia
in fase di realizzazione delle opere, » sono  inserite  le  seguenti:
« compreso l'interramento in cavo,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50, »  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: « di tracciato » sono soppresse; 
  d) al comma  4-quinquiesdecies,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
« realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite  le
seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »; 
  e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente: 
  « 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee  elettriche  esistenti,
che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate  con  le
migliori tecnologie esistenti e  aventi  caratteristiche  diverse  da
quelle indicate dal  comma  4-quinquiesdecies,  sono  autorizzate  ai
sensi del comma 1. Tutti  gli  interventi  di  ricostruzione  possono
essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in  piani  e
programmi »; 
  f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  « 9-bis. Per  le  opere  di  rete  per  la  connessione  alla  rete
elettrica   di   trasmissione   nazionale,   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
unitamente  agli  impianti  di  produzione   di   energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori  della
rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la
rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione  per
tali opere di connessione sia stata trasferita  mediante  voltura  in
favore del gestore della rete elettrica nazionale ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita'.  (Testo
          A)», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (L) (Beni non espropriabili o espropriabili  in
          casi particolari). - 1.  I  beni  appartenenti  al  demanio
          pubblico non possono essere espropriati fino a  quando  non
          ne viene pronunciata la sdemanializzazione. 
              1-bis. I beni gravati da uso civico non possono  essere
          espropriati  o  asserviti  coattivamente   se   non   viene
          pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve
          le ipotesi in cui l'opera pubblica o di  pubblica  utilita'
          sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. 
              1-ter.  Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa
          paesaggistica,  si  intendono  di  norma  compatibili   con
          l'esercizio  dell'uso  civico  gli  elettrodotti   di   cui
          all'articolo  52-quinquies,  comma  1,   fatta   salva   la
          possibilita' che la regione, o un comune da essa  delegato,
          possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,  con
          congrua   motivazione,   nell'ambito    del    procedimento
          autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara
          la pubblica utilita' dell'infrastruttura. 
              1-quater. Fermo restando il  rispetto  della  normativa
          paesaggistica,  si   intendono   sempre   compatibili   con
          l'esercizio   dell'uso   civico   le    ricostruzioni    di
          elettrodotti aerei o  interrati,  gia'  esistenti,  di  cui
          all'articolo  52-quinquies,  comma  1,   che   si   rendano
          necessarie  per  ragioni  di  obsolescenza,  purche'  siano
          realizzate con le migliori  tecnologie  esistenti  e  siano
          effettuate  sul  medesimo  tracciato   della   linea   gia'
          esistente o nelle sue immediate adiacenze. 
              2. I  beni  appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
          dello Stato e degli  altri  enti  pubblici  possono  essere
          espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo
          superiore  a   quello   soddisfatto   con   la   precedente
          destinazione. 
              3. I beni descritti dagli articoli  13,  14,  15  e  16
          della legge 27 maggio 1929,  n.  810,  non  possono  essere
          espropriati se non vi e' il previo  accordo  con  la  Santa
          Sede. 
              4. Gli edifici  aperti  al  culto  non  possono  essere
          espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: 
                a) con  la  competente  autorita'  ecclesiastica,  se
          aperti al culto cattolico; 
                b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti  al
          culto pubblico avventista; 
                c) con  il  presidente  delle  Assemblee  di  Dio  in
          Italia, se aperti al culto pubblico delle  chiese  ad  esse
          associate; 
                d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
          destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; 
                e)  con  l'Unione   cristiana   evangelica   battista
          d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese  che  ne
          facciano parte; 
                f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana  in
          Italia   con   l'organo   responsabile   della    comunita'
          interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; 
                g)  col  rappresentante  di  ogni  altra  confessione
          religiosa, nei casi previsti dalla legge. 
              5. Si applicano le regole  sull'espropriazione  dettate
          dal diritto internazionale generalmente riconosciuto  e  da
          trattati internazionali cui l'Italia aderisce.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  13  (L)  (Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita').  -  1.  Il
          provvedimento che dispone la pubblica  utilita'  dell'opera
          puo' essere emanato fino  a  quando  non  sia  decaduto  il
          vincolo preordinato all'esproprio. 
              2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
          si producono anche se non sono espressamente  indicati  nel
          provvedimento che la dispone. 
              3. Nel provvedimento che comporta la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita'  dell'opera  puo'  essere  stabilito  il
          termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 
              4. Se manca l'espressa determinazione  del  termine  di
          cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
          entro il termine di cinque anni, decorrente dalla  data  in
          cui  diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              5. L'autorita' che ha dichiarato la  pubblica  utilita'
          dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti  dai
          commi 3 e  4  per  casi  di  forza  maggiore  o  per  altre
          giustificate ragioni. Le proroghe possono essere  disposte,
          anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per  un
          periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. 
              6. La scadenza del termine entro il quale  puo'  essere
          emanato il decreto  di  esproprio  determina  l'inefficacia
          della dichiarazione di pubblica utilita'. 
              7. Restano in vigore  le  disposizioni  che  consentono
          l'esecuzione delle  previsioni  dei  piani  territoriali  o
          urbanistici, anche di settore o  attuativi,  entro  termini
          maggiori di quelli previsti nel comma 4. 
              8.  Qualora  il   vincolo   preordinato   all'esproprio
          riguardi  immobili  da  non  sottoporre  a   trasformazione
          fisica, la dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ha  luogo
          mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione  ad
          uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
          le  finalita'  dell'intervento,  i   tempi   previsti   per
          eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi  costi
          previsti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni
          urgenti  per  la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del   sistema
          elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
          elettrica» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 2003, n. 290, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-sexies  (Semplificazione  dei  procedimenti  di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a 300  MW  termici).  -  1.  Al  fine  di
          garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico   e   di
          promuovere  la   concorrenza   nei   mercati   dell'energia
          elettrica, la costruzione e l'esercizio degli  elettrodotti
          facenti   parte   della   rete   nazionale   di   trasporto
          dell'energia  elettrica  sono   attivita'   di   preminente
          interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
          comprendente tutte le opere connesse  e  le  infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi,  rilasciata  dal
          Ministero delle attivita' produttive  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e
          previa intesa con la regione o le regioni  interessate,  la
          quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
          atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme
          vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari  alla
          risoluzione delle  interferenze  con  altre  infrastrutture
          esistenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad  esercire
          tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
          beni demaniali, in conformita' al  progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
                a)  indica  le  prescrizioni  e   gli   obblighi   di
          informativa posti a  carico  del  soggetto  proponente  per
          garantire il coordinamento e la  salvaguardia  del  sistema
          energetico nazionale e la  tutela  ambientale,  nonche'  il
          termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; 
                b) comprende la dichiarazione di  pubblica  utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le necessarie misure  di  salvaguardia.  Dalla  data  della
          comunicazione dell'avviso dell'avvio  del  procedimento  ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle aree potenzialmente impegnate, fino alla  conclusione
          del procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi cinque anni dalla data
          della  comunicazione  dell'avvio   del   procedimento.   Al
          procedimento partecipano il Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  le  altre  amministrazioni  interessate
          nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in  relazione  ad
          eventuali interferenze con altre infrastrutture  esistenti.
          La regione o le regioni interessate  esprimono  il  proprio
          parere ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  4,  comma
          1-ter, del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, in sede di  conferenza  di  servizi.
          Nel caso di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al
          periodo  precedente,  la  compatibilita'   dell'opera   con
          l'esercizio dell'uso civico si intende confermata.  Per  il
          rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica  della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 
              4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
          opere di  cui  al  presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda. 
              4-bis. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4-bis.1. I soggetti titolari  ovvero  gestori  di  beni
          demaniali,  aree  demaniali  marittime  e  lacuali,  fiumi,
          torrenti,  canali,  miniere  e  foreste  demaniali,  strade
          pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,  teleferiche  e
          impianti similari, linee di telecomunicazione  di  pubblico
          servizio,  linee   elettriche   e   gasdotti,   che   siano
          interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
          trasmissione  nazionale,  sono  tenuti   ad   indicare   le
          modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati.  A
          tal fine  il  soggetto  richiedente  l'autorizzazione  alla
          costruzione  delle  opere  della   rete   di   trasmissione
          nazionale, successivamente al  decreto  di  autorizzazione,
          propone le modalita' di attraversamento ai  soggetti  sopra
          indicati, che assumono le proprie  determinazioni  entro  i
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   in
          assenza di diversa determinazione,  le  modalita'  proposte
          dal   soggetto   richiedente   si    intendono    assentite
          definitivamente. Alle  linee  elettriche  e  agli  impianti
          facenti parte della  rete  elettrica  nazionale,  anche  in
          materia  di  distanze,  si  applicano   esclusivamente   le
          disposizioni previste dal decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici  21  marzo  1988,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile  1988,
          recante  approvazione   delle   norme   tecniche   per   la
          progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
          esterne, e successive modificazioni. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione. 
              4-quater. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente. 
              4-quinquies. Non richiedono alcuna  autorizzazione  gli
          interventi  di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
              4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
          attivita' gli interventi sugli elettrodotti che  comportino
          varianti di lunghezza non superiore a metri lineari  1.500,
          ovvero metri lineari 3.000 qualora non  ricadenti,  neppure
          parzialmente, in aree naturali protette, e  che  utilizzino
          il medesimo tracciato,  ovvero  se  ne  discostino  per  un
          massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea,  quali,
          a titolo esemplificativo,  sostegni,  conduttori,  funi  di
          guardia,   catene,   isolatori,   morsetteria,   sfere   di
          segnalazione,  fondazioni,  impianti   di   terra,   aventi
          caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
          tecnologiche. Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali
          sono realizzabili, mediante denuncia di  inizio  attivita',
          le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo
          interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo  25
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,   n.   50.   Sono   altresi'
          realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti
          all'interno delle stazioni elettriche  che  non  comportino
          aumenti della cubatura degli edifici ovvero che  comportino
          aumenti  di  cubatura  necessari  per  lo  svolgimento   di
          attivita' o la collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 30 per cento le
          cubature esistenti all'interno  della  stazione  elettrica.
          Tali interventi  sono  realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita' a condizione che non  siano  in  contrasto
          con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme
          in  materia  di  elettromagnetismo  e   di   progettazione,
          costruzione ed esercizio di linee  elettriche,  nonche'  le
          norme tecniche per le costruzioni. 
              4-septies. La denuncia di inizio attivita'  costituisce
          parte integrante del provvedimento di  autorizzazione  alla
          costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 
              4-octies. Il gestore dell'elettrodotto,  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e, in copia,  ai  comuni
          interessati la denuncia di inizio  attivita',  accompagnata
          da  una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da   un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 
              4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
          ad un vincolo, il termine di trenta  giorni  decorre  dalla
          data del rilascio del relativo atto di  assenso.  Ove  tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4-decies. La sussistenza del titolo e' provata  con  la
          copia della denuncia di inizio attivita' da  cui  risultino
          la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco  dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
          indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di  una  o
          piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
          sviluppo  economico  che  puo'  notificare  all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 
              4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              4-terdecies.   Ultimato   l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
              4-quaterdecies. Le varianti da  apportare  al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo  sia  in  fase  di  realizzazione  delle   opere,
          compreso l'interramento  in  cavo,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  25  del   codice   dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
          sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto
          al comma 4-sexies. Non assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti contenute nell'ambito del corridoio individuato in
          sede di approvazione del progetto ai fini  urbanistici.  In
          mancanza di diversa individuazione costituiscono  corridoio
          di riferimento a fini  urbanistici  le  fasce  di  rispetto
          previste dalla normativa in materia  di  elettromagnetismo.
          Non assumono rilievo localizzativo,  inoltre,  le  varianti
          all'interno delle stazioni elettriche  che  non  comportino
          aumenti della cubatura degli edifici ovvero che  comportino
          aumenti   di   cubatura   strettamente    necessari    alla
          collocazione di apparecchiature o impianti  tecnologici  al
          servizio delle stazioni stesse. Tale  aumento  di  cubatura
          non dovra' superare di piu' del 20 per  cento  le  cubature
          esistenti  all'interno   della   stazione   elettrica.   Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'. 
              4-quinquiesdecies.  Fermi   restando   i   vincoli   di
          esercizio  e  il  rispetto  della  normativa  ambientale  e
          paesaggistica,  sono  sottoposte  al   regime   di   inizio
          attivita' previsto al comma 4-sexies  le  ricostruzioni  di
          linee aeree esistenti, compreso l'interramento in cavo, nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50,  necessarie  per  ragioni  di  obsolescenza  e
          realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che  siano
          effettuate sul medesimo tracciato o che  se  ne  discostino
          per un massimo di 15 metri lineari  e  non  comportino  una
          variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al  20
          per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei  vincoli
          di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica  vigente,
          sono  altresi'  realizzabili  tramite  regime   di   inizio
          attivita' previsto al comma 4-sexies  le  ricostruzioni  di
          linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate  sul
          medesimo tracciato o che si  discostino  entro  il  margine
          della strada impegnata o entro  i  tre  metri  dal  margine
          esterno della trincea di posa. 
              4-sexiesdecies. Le ricostruzioni  di  linee  elettriche
          esistenti,   che   siano   necessarie   per   ragioni    di
          obsolescenza,  realizzate  con   le   migliori   tecnologie
          esistenti  e  aventi  caratteristiche  diverse  da   quelle
          indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono  autorizzate  ai
          sensi del comma 1. Tutti gli  interventi  di  ricostruzione
          possono  essere  realizzati  senza  necessita'  di   previo
          inserimento in piani e programmi. 
              5.  Le   regioni   disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  reti
          elettriche  di  competenza  regionale  in  conformita'   ai
          principi  e  ai  termini  temporali  di  cui  al   presente
          articolo, prevedendo che, per le  opere  che  ricadono  nel
          territorio  di  piu'  regioni,  le   autorizzazioni   siano
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          inerzia o di  mancata  definizione  dell'intesa,  lo  Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi  dell'articolo  120
          della Costituzione. 
              6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano  accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle opere inserite nel programma  triennale  di  sviluppo
          della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni. 
              7.  Le  norme  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si  applicano  alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 
              8. Per la costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55. 
              9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme  del"
          sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del". 
              9-bis. Per le opere di rete  per  la  connessione  alla
          rete elettrica di trasmissione  nazionale,  autorizzate  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387, unitamente agli  impianti  di  produzione  di
          energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili  ovvero
          autorizzate   dai   gestori   della   rete   elettrica   di
          distribuzione, si applicano le norme  riguardanti  la  rete
          elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione
          per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante
          voltura  in  favore  del  gestore  della   rete   elettrica
          nazionale.».