Art. 15 
 
         Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali 
                        di calore geotermico 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    « 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  con  decreto   del   Ministro   della
transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la  posa  in
opera degli impianti di produzione di calore da  risorsa  geotermica,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici  e  alla
produzione di energia elettrica. 
    6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre
individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, nonche'  i  casi  in  cui  l'installazione  puo'  essere
considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare
prelievi o immissione di fluidi  nel  sottosuolo,  oppure  utilizzino
fluidi geotermici limitatamente al caso  in  cui  il  prelievo  e  la
restituzione delle acque sotterranee  restino  confinati  nell'ambito
della falda superficiale. 
  6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle
regioni  che   abbiano   liberalizzato   l'installazione   di   sonde
geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ». 
  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma  1
rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per
gli impianti geotermici di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo
comma 1 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  25  (Semplificazioni  per   l'installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). -  1.
          Al fine di promuovere l'installazione di  impianti  per  la
          produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
          raffrescamento negli edifici, favorendo la  semplificazione
          e  l'armonizzazione  delle  procedure   autorizzative,   si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'Allegato  II  del
          presente decreto. 
              2. I procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al presente articolo  sono
          disciplinati dalla previgente  disciplina,  ferma  restando
          per  il  proponente  la  possibilita'  di  optare  per   la
          procedura semplificata di cui all'Allegato II del  presente
          decreto. 
              3. Decorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) con  il  modello  unico  semplificato  di  cui  al
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  maggio
          2015,  recante  "Approvazione  del  modello  unico  per  la
          realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  di  piccoli
          impianti fotovoltaici integrati sui tetti  degli  edifici",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  27  maggio
          2015, e' possibile richiedere anche il ritiro  dell'energia
          elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro  dedicato
          di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387; 
                b) il campo di applicazione del decreto di  cui  alla
          lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
          fino a 50 kW. 
              4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3,
          lettera a), e' possibile richiedere  al  GSE  l'accesso  ai
          meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
          lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore dei rispettivi decreti attuativi. 
              5. Le istanze  presentate  mediante  il  modello  unico
          semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
          dai gestori  di  rete  alla  piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo   19,   ovvero   alle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 19,  comma  2,  con  modalita'  esclusivamente
          informatizzate. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 7 del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e' abrogato. 
              6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro della  transizione  ecologica  sono  stabilite  le
          prescrizioni  per  la  posa  in  opera  degli  impianti  di
          produzione di calore da risorsa  geotermica,  destinati  al
          riscaldamento e alla  climatizzazione  di  edifici  e  alla
          produzione di energia elettrica. 
              6-ter. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  6-bis
          sono inoltre individuati  i  casi  in  cui  si  applica  la
          procedura abilitativa semplificata di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi
          in cui l'installazione puo'  essere  considerata  attivita'
          edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una
          potenza inferiore a 2 MW e scambino  solo  energia  termica
          con il terreno, utilizzando un fluido vettore  che  circola
          in apposite sonde  geotermiche  poste  a  contatto  con  il
          terreno, senza effettuare prelievi o immissione  di  fluidi
          nel  sottosuolo,  oppure   utilizzino   fluidi   geotermici
          limitatamente al caso in cui il prelievo e la  restituzione
          delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
          falda superficiale. 
              6-quater.  Sono  fatte  salve  le  modalita'  operative
          individuate  dalle  regioni   che   abbiano   liberalizzato
          l'installazione  di  sonde  geotermiche  senza  prelievo  o
          immissione di fluidi nel sottosuolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 119, comma  1,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  "Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                a) interventi di isolamento termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                c) interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi  di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
              (Omissis).».