Art. 16 
 
Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei  prezzi
  dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza
  di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti
finali e, contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici  (GSE)  o  le
societa' da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano,  su
direttiva del Ministro della  transizione  ecologica,  procedure  per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale  di  produzione
nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. 
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione
di gas naturale, situate nella terraferma, nel  mare  territoriale  e
nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire
alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni
dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di  entrata
in erogazione, del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei  relativi
investimenti necessari. La disposizione di cui al  primo  periodo  si
applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono  situati
in tutto o in parte in aree considerate compatibili  nell'ambito  del
Piano per la transizione energetica sostenibile  delle  aree  idonee,
approvato con decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  28
dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di  concessioni
improduttive  o  in  condizione  di  sospensione   volontaria   delle
attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti  del
Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica  e  dell'ARERA,
entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di  interesse  ai
sensi del primo periodo. 
  3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei
procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei
costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri
fiscali, e un'equa remunerazione, ferma  restando  la  condizione  di
coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo
di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi  di  gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a
clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti  dal
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  n.  541  del  21
dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese
a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base
pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e  delle
finanze e della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole
e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo
di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e  approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio
dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro della  transizione  ecologica
          28 dicembre 2021, concernente il Piano per  la  transizione
          energetica sostenibile delle  aree  idonee,  e'  pubblicato
          come comunicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  dell'11
          febbraio 2022. 
              - Si riporta l'articolo 8,  comma  2-bis,  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in
          materia ambientale»: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - (Omissis). 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla data di adozione del  decreto  di  nomina  di  cui  al
          settimo periodo del presente comma.  Nel  caso  in  cui  al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  anche  per
          evitare  qualsiasi  effetto  decadenziale.   I   componenti
          nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
          attivita'  a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei   componenti
          nominati ai sensi  del  quinto  periodo.  Con  decreto  del
          Ministro  della  transizione  ecologica,  su  proposta  del
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma   1,   i
          componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
          sei,  possono  essere  nominati  anche   componenti   della
          Commissione di cui al  presente  comma.  Nella  nomina  dei
          membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di  genere.
          I componenti  della  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per  una  sola  volta.  Alle  riunioni  della   commissione
          partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
          Ministero  della  cultura.   Per   lo   svolgimento   delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale; ai  fini  della  designazione  e  della
          conseguente partecipazione alle riunioni della  Commissione
          tecnica  PNRR-PNIEC,  e'  in  ogni  caso   sufficiente   la
          comunicazione o la conferma da parte della regione o  della
          provincia  autonoma  del  nominativo  dell'interessato.  La
          Commissione opera con le modalita'  previste  dall'articolo
          20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,  dall'articolo  24,
          dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7,  e
          dall'articolo  27,  del  presente  decreto.  I  commissari,
          laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
          dell'incarico, restano in  carica  fino  al  termine  dello
          stesso e non possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i
          suddetti  commissari  percepiscono   soltanto,   oltre   al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al  comma  5.
          Quanto   previsto   dall'articolo   73,   comma   2,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
              (Omissis).». 
              - La Raccomandazione  6  maggio  2003,  n.  2003/361/CE
          «Raccomandazione   della    Commissione    relativa    alla
          definizione delle micro imprese, piccole e  medie  imprese»
          e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 20  maggio  2003,  n.  L
          124.