Art. 16-bis 
 
Integrazione stabile delle fonti rinnovabili  nel  mercato  elettrico
  con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali 
 
  1. Al fine di garantire la piena integrazione  e  remunerazione  di
medio termine degli investimenti in  fonti  rinnovabili  nel  mercato
elettrico  nonche'  di  trasferire  ai  consumatori  partecipanti  al
mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta  integrazione,
il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili prodotta da impianti  stabiliti  nel  territorio
nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine  di
durata pari ad almeno tre anni. 
  2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio,  alla
stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da  fonti
rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del  presente  articolo  di
durata pari a quella dei contratti di acquisto  di  cui  al  medesimo
comma 1, attraverso  gli  strumenti  informativi  e  di  negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici  Spa  (GME)  ai  sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
  a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del  comma  2  del
presente articolo, valorizzando opportunamente i  differenti  profili
di produzione degli impianti a fonti rinnovabili,  tenuto  conto  dei
valori di investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con  i  valori  di
cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25; 
  b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua
disponibilita'  derivante  da  impianti  a  fonti   rinnovabili   che
beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal  servizio  di  ritiro  e
vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato  dell'energia  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo  n.  387  del  2003,  ai  quali  non  si
applicano i commi 1, 2, 3, 4 e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima  energia  sia
ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e  medie
imprese, come definite dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6 maggio  2003,  e  ai  clienti  localizzati
nelle   isole   maggiori   e   che   partecipino   al   servizio   di
interrompibilita'  e  riduzione  istantanea  insulare  di  cui   alla
deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL; 
  c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al  comma
1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano  direttamente
praticati ai clienti  finali  con  priorita'  per  i  clienti  finali
energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; 
  d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al  comma  1
del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo
II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  28   del   citato   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
              «Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica
          da  fonti  rinnovabili  a  lungo  termine).  -   1.   Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici  -  GME
          S.p.A. (di seguito: GME), al fine di  assicurare  un  avvio
          graduale delle contrattazioni di lungo termine  di  energia
          rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo  scopo
          di  promuovere  l'incontro  tra  le  parti   potenzialmente
          interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati  dei
          contratti che risultano necessari a  garantire  la  massima
          diffusione degli esiti e il  monitoraggio,  anche  ai  fini
          della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
          2. 
              2.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  del   mercato   dei
          contratti di lungo termine, della liquidita' della  domanda
          e  dell'offerta,   nonche'   di   specifici   rapporti   di
          monitoraggio  forniti   dal   GME,   il   Ministero   della
          transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
          affinche'  sia  sviluppata  una  piattaforma   di   mercato
          organizzato,   a   partecipazione   volontaria,   per    la
          negoziazione  di  lungo  termine  di   energia   da   fonti
          rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato  e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              3.  L'articolo  18  del  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  186  del  9  agosto
          2019, e' abrogato. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  la  Concessionaria  Servizi
          Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di  seguito:  Consip)
          definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
          gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili  alla
          Pubblica amministrazione attraverso schemi di  accordo  per
          la compravendita di energia  elettrica  di  lungo  termine.
          L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo  periodo
          si aggiunge alle procedure di  acquisto  per  forniture  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili definite da  Consip,
          nell'ambito del piano  d'azione  nazionale  sugli  acquisti
          verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
          a quest'ultima di  acquistare  prevalentemente  energia  da
          fonti rinnovabili. 
              5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu'  clienti
          finali  e  la  partecipazione   attiva   dei   consumatori,
          domestici e  non  domestici,  connessi  in  bassa  e  media
          tensione,  nell'acquisto  di  energia  elettrica  a   lungo
          termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili,  l'ARERA,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, integra le linee guida in materia  di
          gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
          in modo da promuovere,  fra  le  diverse  modalita',  anche
          l'approvvigionamento mediante contratti di  lungo  termine,
          anche per  il  tramite  degli  aggregatori  indipendenti  e
          prevedendo che i consumatori interessati ricevano  adeguata
          assistenza informativa per l'adesione alla  piattaforma  di
          cui al comma 1.». 
              - Si riporta l'articolo  15-bis  del  decreto-legge  27
          gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da  COVID-19,  nonche'  per  il  contenimento
          degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi   nel   settore
          elettrico» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
          marzo 2022, n. 25: 
              «Art. 15-bis  (Ulteriori  interventi  sull'elettricita'
          prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
          dal 1° febbraio  2022  e  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
          applicato un meccanismo di  compensazione  a  due  vie  sul
          prezzo dell'energia, in riferimento  all'energia  elettrica
          immessa in rete da: 
                a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
          che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del
          Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
                b) impianti di potenza superiore a 20  kW  alimentati
          da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
          che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
          esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 
              2. I produttori interessati, previa richiesta da  parte
          del Gestore dei servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.  (GSE),
          trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima
          richiesta, una dichiarazione, redatta ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti   le   informazioni
          necessarie per le finalita' di cui  al  presente  articolo,
          come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia,
          reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma
          6. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  GSE  calcola
          la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere  a)
          e b): 
                a) un prezzo di riferimento pari  a  quello  indicato
          dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
          in riferimento a ciascuna zona di mercato; 
                b) un prezzo di mercato pari: 
                  1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera  a),
          nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  da
          fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente,
          al prezzo zonale orario di mercato dell'energia  elettrica,
          ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27
          gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni  di  cui  al
          comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
                  2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera  b),
          diversi da quelli  di  cui  al  numero  1)  della  presente
          lettera, alla media aritmetica mensile  dei  prezzi  zonali
          orari di mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
          contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022
          che non rispettano le condizioni di  cui  al  comma  7,  al
          prezzo indicato nei contratti medesimi. 
              4.  Qualora  la  differenza  di  cui  al  comma  3  sia
          positiva, il GSE eroga il relativo importo  al  produttore.
          Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
          GSE  conguaglia  o  provvede  a  richiedere  al  produttore
          l'importo corrispondente. 
              5. In relazione agli impianti che  accedono  al  ritiro
          dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
          del decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  le
          partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
          in modo tale che ai  produttori  spetti  una  remunerazione
          economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
          prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
              6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, l'ARERA disciplina le  modalita'  con
          le quali e' data attuazione alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le  quali  i
          proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso
          la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati  a
          riduzione del fabbisogno a copertura degli  oneri  generali
          afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
          11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6
          non  si  applicano  all'energia  oggetto  di  contratti  di
          fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a  condizione
          che  non  siano  collegati  all'andamento  dei  prezzi  dei
          mercati  spot  dell'energia  e  che,  comunque,  non  siano
          stipulati a un prezzo medio  superiore  del  10  per  cento
          rispetto  al  valore  di  cui  al  comma  3,  lettera   a),
          limitatamente   al   periodo   di   durata   dei   predetti
          contratti.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  6  e  13  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»: 
              «Art. 6 (Disposizioni specifiche per  gli  impianti  di
          potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina  delle
          condizioni tecnico-economiche del servizio di  scambio  sul
          posto   dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti
          alimentati da fonti rinnovabili con  potenza  nominale  non
          superiore a 20 kW. 
              2. Nell'ambito della disciplina  di  cui  al  comma  1,
          l'energia  elettrica  prodotta  puo'  essere  remunerata  a
          condizioni economiche di mercato per la  parte  immessa  in
          rete e nei limiti del valore eccedente il  costo  sostenuto
          per il consumo dell'energia. 
              3. La disciplina di cui al  comma  1  sostituisce  ogni
          altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
          impianti, connesso all'accesso e  all'utilizzo  della  rete
          elettrica.». 
              «Art. 13 (Questioni riguardanti  la  partecipazione  al
          mercato  elettrico).  -  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di
          utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza  nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
              2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA  alimentati
          da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
          impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
          periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al  Gestore  della
          rete nell'ambito delle convenzioni in essere  stipulate  ai
          sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989,  n.  15/89,  14
          novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n.  6/92,  nonche'
          della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente  agli
          impianti nuovi, potenziati o rifatti, come  definiti  dagli
          articoli 1 e 4 della  medesima  deliberazione,  essa  viene
          collocata  sul  mercato  elettrico  secondo   la   relativa
          disciplina e nel rispetto delle  regole  di  dispacciamento
          definite  dal  Gestore  della  rete  in  attuazione   delle
          disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
          e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui  al
          comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza  di  tali
          convenzioni, l'energia elettrica  di  cui  al  comma  3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato.».