Art. 17 
 
        Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al  comma  1,  a
decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad  almeno  500.000  tonnellate  ed  e'
incrementata  di   100.000   tonnellate   all'anno   nel   successivo
triennio »; 
  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  « 3-bis. Al fine di promuovere la  riconversione  delle  raffinerie
tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica  di  interesse
nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da  utilizzare  in
purezza,  la  produzione  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili  in
purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  e'  incentivata  mediante  l'erogazione  di   un
contributo assegnato tramite procedure competitive per una  durata  e
un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a
garantire  un'adeguata  remunerazione  dei  costi   di   investimento
dell'impianto, comunque nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie
del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 
  3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del  Ministero  della  transizione  ecologica  il
Fondo per la decarbonizzazione e per  la  riconversione  verde  delle
raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con
una dotazione pari a euro 205 milioni per  l'anno  2022,  a  euro  45
milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con  uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i quantitativi di  biocarburanti  liquidi
oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le  modalita'  di
attuazione del comma 3-bis nonche'  le  modalita'  di  riparto  delle
risorse. Ai relativi oneri si provvede: 
  a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno  2022,  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero della transizione  ecologica,
iscritte ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e  dell'articolo  2,
comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per  20  milioni
di euro, che sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
restare acquisite all'erario; 
  b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad  euro  45  milioni
per l'anno 2023 e ad  euro  10  milioni  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  2,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 39 (Utilizzo dell'energia  da  fonti  rinnovabili
          nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di  promuovere  la
          produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore  dei
          trasporti,  conformemente  alla  traiettoria  indicata  nel
          PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
          obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno  pari
          al  16  per  cento  di  fonti  rinnovabili  sul  totale  di
          carburanti immessi in consumo nell'anno  di  riferimento  e
          calcolata sulla base del contenuto energetico. La  predetta
          quota  e'  calcolata,  tenendo  conto  delle   disposizioni
          specifiche dei successivi commi, come rapporto  percentuale
          fra le seguenti grandezze: 
                a)  al   denominatore:   benzina,   diesel,   metano,
          biocarburanti  e  biometano  ovvero  biogas  per  trasporti
          immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; 
                b) al numeratore: biocarburanti  e  biometano  ovvero
          biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
          rinnovabili  di  origine  non   biologica,   anche   quando
          utilizzati come prodotti intermedi  per  la  produzione  di
          carburanti  convenzionali,   e   carburanti   da   carbonio
          riciclato, tutti considerati indipendentemente dal  settore
          di trasporto in cui sono immessi. 
              1-bis. In aggiunta alla quota  percentuale  di  cui  al
          comma 1, a decorrere dal 2023  la  quota  di  biocarburanti
          liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno
          500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate
          all'anno nel successivo triennio. 
              2. Per il calcolo del  numeratore  e  del  denominatore
          sono utilizzati i valori relativi al  contenuto  energetico
          dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato  V  del
          presente decreto. Per i  carburanti  non  inclusi  in  tale
          Allegato  V  si  applicano  le  pertinenti  norme  ESO  per
          calcolare il potere calorifico dei  carburanti  o,  laddove
          non siano state adottate pertinenti  norme  ESO,  le  norme
          ISO. 
              3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto
          dei seguenti vincoli: 
                a) la quota di  biocarburanti  avanzati  e  biometano
          ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento  dal
          2022 e almeno all'8 per cento nel 2030; 
                b) il contributo dei biocarburanti  e  del  biometano
          ovvero del biogas  prodotti  a  partire  da  materie  prime
          elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare  la
          quota del  2,5  per  cento  del  contenuto  energetico  dei
          carburanti per il trasporto senza tener conto  del  fattore
          moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a); 
                c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40; 
                d) a partire dal  2023,  la  quota  di  biocarburanti
          miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento  e
          a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
          della benzina immessa in consumo; 
                d-bis) a partire dal 2023, la quota di  biocarburanti
          sostenibili utilizzati in purezza e'  pari  ad  almeno  200
          mila tonnellate, che si incrementa di  50  mila  tonnellate
          all'anno nel successivo triennio. 
              3-bis. Al fine di  promuovere  la  riconversione  delle
          raffinerie tradizionali esistenti all'interno  di  siti  di
          bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione  di
          biocarburanti da utilizzare in purezza,  la  produzione  di
          biocarburanti liquidi sostenibili  in  purezza,  aggiuntiva
          alle quote obbligatorie di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  e'  incentivata  mediante  l'erogazione  di   un
          contributo assegnato tramite procedure competitive per  una
          durata e un valore definiti con i decreti di cui  al  comma
          3-ter e funzionale a  garantire  un'adeguata  remunerazione
          dei  costi  di  investimento  dell'impianto,  comunque  nei
          limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al
          medesimo comma 3-ter. 
              3-ter. Per le finalita'  di  cui  al  comma  3-bis,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          transizione ecologica il Fondo per la  decarbonizzazione  e
          per la riconversione verde delle raffinerie  esistenti  nei
          siti di bonifica di interesse nazionale, con una  dotazione
          pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45  milioni
          per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per  l'anno  2024.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del   Ministro   della   transizione
          ecologica, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          definiti i quantitativi di  biocarburanti  liquidi  oggetto
          dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di
          attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di  riparto
          delle risorse. Ai relativi oneri si provvede: 
                a) quanto  ad  euro  150  milioni  per  l'anno  2022,
          mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  in  conto
          residui, sui pertinenti capitoli dello stato di  previsione
          del Ministero  della  transizione  ecologica,  iscritte  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e
          dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
          del  2019,  per  20  milioni  di  euro,  che  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per restare  acquisite
          all'erario; 
                b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro
          45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per  l'anno
          2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge  n.  111
          del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141
          del 2019. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. Fatto salvo  quanto  disciplinato  dal  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico del  30  dicembre  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del  5
          gennaio 2021, n.  3,  e  dall'articolo  21,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli  obiettivi  di
          cui ai commi 1 e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a  un
          sistema  di  certificati  di  immissione  in  consumo,  nel
          rispetto  di   obblighi   annuali,   nonche'   secondo   le
          condizioni,  i  criteri  e  le  modalita'   di   attuazione
          disciplinati con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con i
          medesimi decreti si  provvede  all'eventuale  aggiornamento
          degli  obiettivi  di  cui  ai  commi   1   e   3,   nonche'
          all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma  1
          lettere  a)  e  b),  tenuto  conto   di   quanto   disposto
          dall'articolo 11, comma 2, e  in  attuazione  dell'articolo
          14, comma 1, lettera b). 
              5. Ai fini di cui al  comma  1,  sono  considerati  nel
          numeratore di cui  al  comma  1,  lettera  b),  soltanto  i
          carburanti o i biocarburanti  che  rispettano  le  seguenti
          condizioni: 
                a) i biocarburanti e il biometano  ovvero  il  biogas
          per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
          42; 
                b)  i  carburanti  liquidi   e   gassosi   da   fonti
          rinnovabili di origine non biologica per il  trasporto  che
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
          metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo
          28,  paragrafo  5  della  direttiva  (UE)  2018/2001.  Fino
          all'adozione degli atti delegati tali  carburanti  sono  in
          ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6; 
                c)  i  carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato
          presentano una riduzione di emissioni gas  serra  lungo  il
          ciclo di vita pari almeno alla  soglia  indicata  con  atto
          delegato  della  Commissione  di   cui   all'articolo   25,
          paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata  con
          la  metodologia  stabilita  con  atto   delegato   di   cui
          all'articolo  28,  paragrafo   5   della   direttiva   (UE)
          2018/2001.  Fino  all'adozione  degli  atti  delegati  tali
          carburanti non sono conteggiati. 
              6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti  liquidi
          e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per
          il trasporto, prodotti utilizzando  energia  elettrica,  la
          quota  rinnovabile   e'   conteggiata   qualora   l'energia
          elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a  uno  o
          piu' impianti a fonti rinnovabili; in  tal  caso  la  quota
          rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero  a  condizione
          che detti impianti: 
                1.  siano  entrati  in  funzione  contestualmente   o
          successivamente  all'impianto  che  produce  i   carburanti
          liquidi e gassosi  da  fonti  rinnovabili  di  origine  non
          biologica per il trasporto; e 
                2.  non  siano  collegati  alla  rete  ovvero   siano
          collegati alla rete ma si possa  dimostrare  che  l'energia
          elettrica in questione e'  stata  fornita  senza  prelevare
          energia elettrica dalla rete. 
              7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano  i  seguenti
          fattori moltiplicativi: 
                a) il contributo dei biocarburanti  e  del  biometano
          ovvero del biogas per il trasporto prodotti  dalle  materie
          prime elencate nell'Allegato VIII e'  pari  al  doppio  del
          loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto  previsto
          dal comma 12; 
                b) ad eccezione dei combustibili prodotti  a  partire
          da  colture  alimentari  e  foraggere,  il  contributo  dei
          carburanti  forniti  nel  settore  dell'aviazione   e   del
          trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il  loro  contenuto
          energetico. 
              8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del
          presente articolo e dall'Allegato I, ai  fini  del  calcolo
          dell'obiettivo complessivo di energia da fonti  rinnovabili
          nel   settore   dei   trasporti   previsto    dal    PNIEC,
          l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario
          e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e
          delle modalita' di cui al comma 10. 
              9. La quota di energia elettrica  rinnovabile  rispetto
          all'energia  elettrica  complessiva  fornita   ai   veicoli
          stradali e ferroviari e' conteggiata come segue: 
                a) qualora l'energia elettrica  sia  prelevata  dalla
          rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota
          annuale totale di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili
          sui consumi totali nazionali due anni  prima  dell'anno  in
          questione; 
                b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto  a
          un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile
          e' conteggiata interamente come rinnovabile. 
              10.  Il  contributo  dell'energia  elettrica  da  fonte
          rinnovabile rispetto all'energia elettrica  complessiva  e'
          pari a: 
                a) 4 volte il suo contenuto energetico se  fornita  a
          veicoli stradali; 
                b) 1,5 volte il suo contenuto energetico  se  fornita
          al trasporto ferroviario. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Comitato  tecnico  consultivo  di  cui
          all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto  legislativo  3
          marzo  2011,  n.  28,  opera  presso  il  Ministero   della
          transizione  ecologica  nella   composizione   e   con   le
          competenze di cui al medesimo comma 5-sexies,  ivi  incluse
          quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa,
          bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi  e  gassosi  di
          origine non biologica, come  definiti  dall'articolo  2.  I
          componenti del  comitato  di  cui  al  primo  periodo  sono
          nominati dal Ministro della transizione ecologica. 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'articolo 33 del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, ad  eccezione  del  comma  5-sexies,  e'
          abrogato.».