Art. 18 
 
     Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione 
             di impianti alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    « c-bis)  i  siti  e  gli  impianti  nelle  disponibilita'  delle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e  dei  gestori  di
infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle  societa'  concessionarie
autostradali ». 
  2. Gli interventi realizzati sulle aree  di  cui  all'articolo  20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale  e
di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed  i  relativi
termini autorizzativi sono  regolati  dall'articolo  22  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze  in
materia paesaggistica e archeologica  in  capo  alle  amministrazioni
competenti. 
  2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  « 5-bis.  I  gestori  delle  infrastrutture   ferroviarie   possono
stipulare accordi di compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti  nel
presente articolo ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20,  comma  8  e
          dell'articolo 28, del citato decreto legislativo 8 novembre
          2021, n. 199, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di  superfici
          e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
          rinnovabili). - (Omissis.) 
              8. Nelle more  dell'individuazione  delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
                b) le aree dei siti oggetto di  bonifica  individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c) le  cave  e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. 
                c-bis) i siti e  gli  impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali. 
              (Omissis).». 
              «Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica
          da  fonti  rinnovabili  a  lungo  termine).  -   1.   Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici  -  GME
          S.p.A. (di seguito: GME), al fine di  assicurare  un  avvio
          graduale delle contrattazioni di lungo termine  di  energia
          rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo  scopo
          di  promuovere  l'incontro  tra  le  parti   potenzialmente
          interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati  dei
          contratti che risultano necessari a  garantire  la  massima
          diffusione degli esiti e il  monitoraggio,  anche  ai  fini
          della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
          2. 
              2.  Tenuto  conto  dell'evoluzione  del   mercato   dei
          contratti di lungo termine, della liquidita' della  domanda
          e  dell'offerta,   nonche'   di   specifici   rapporti   di
          monitoraggio  forniti   dal   GME,   il   Ministero   della
          transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
          affinche'  sia  sviluppata  una  piattaforma   di   mercato
          organizzato,   a   partecipazione   volontaria,   per    la
          negoziazione  di  lungo  termine  di   energia   da   fonti
          rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato  e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              3.  L'articolo  18  del  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  186  del  9  agosto
          2019, e' abrogato. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  la  Concessionaria  Servizi
          Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di  seguito:  Consip)
          definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
          gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili  alla
          Pubblica amministrazione attraverso schemi di  accordo  per
          la compravendita di energia  elettrica  di  lungo  termine.
          L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo  periodo
          si aggiunge alle procedure di  acquisto  per  forniture  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili definite da  Consip,
          nell'ambito del piano  d'azione  nazionale  sugli  acquisti
          verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
          a quest'ultima di  acquistare  prevalentemente  energia  da
          fonti rinnovabili. 
              5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu'  clienti
          finali  e  la  partecipazione   attiva   dei   consumatori,
          domestici e  non  domestici,  connessi  in  bassa  e  media
          tensione,  nell'acquisto  di  energia  elettrica  a   lungo
          termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili,  l'ARERA,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, integra le linee guida in materia  di
          gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
          in modo da promuovere,  fra  le  diverse  modalita',  anche
          l'approvvigionamento mediante contratti di  lungo  termine,
          anche per  il  tramite  degli  aggregatori  indipendenti  e
          prevedendo che i consumatori interessati ricevano  adeguata
          assistenza informativa per l'adesione alla  piattaforma  di
          cui al comma 1. 
              5-bis.  I  gestori  delle  infrastrutture   ferroviarie
          possono  stipulare  accordi  di  compravendita  di  energia
          elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo  termine  anche
          tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».