Art. 18-bis 
 
Modifica all'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  in
  materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita' 
  1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della  legge  14  novembre
1995, n. 481,  dopo  le  parole:  « in  relazione  all'andamento  del
mercato »  sono  inserite  le  seguenti:  « e  del  reale  costo   di
approvvigionamento della materia prima ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  12,
          lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «
          Norme per la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di
          pubblica   utilita'.   Istituzione   delle   Autorita'   di
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita'»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i  servizi  di
          pubblica utilita'). - (Omissis). 
                e) stabilisce e aggiorna, in relazione  all'andamento
          del mercato e del reale costo di  approvvigionamento  della
          materia prima, la tariffa base, i  parametri  e  gli  altri
          elementi di riferimento per determinare le tariffe  di  cui
          ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per  il  recupero
          dei costi eventualmente sostenuti  nell'interesse  generale
          in  modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza   del
          servizio  e  l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli
          obiettivi  generali  di  carattere   sociale,   di   tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
                (Omissis).».