Art. 18-bis Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita' 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all'andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « e del reale costo di approvvigionamento della materia prima ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita'). - (Omissis). e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente; (Omissis).».