Art. 19 
 
Disposizioni di  supporto  per  il  miglioramento  della  prestazione
  energetica degli immobili della pubblica amministrazione 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole  « Provveditorati  interregionali
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono
inserite le seguenti: « ovvero dell'Agenzia del  demanio,  attraverso
la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di  cui
all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      « 8. La realizzazione degli interventi compresi  nei  programmi
definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali  per
le  opere  pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   dalle   amministrazioni   interessate    e
dall'Agenzia  del  demanio,  in  considerazione  della  tipologia  di
intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento  adottate
per  il  medesimo  immobile,  al  fine   di   promuovere   forme   di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli  interventi,  anche  tra
piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e  contribuendo  al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le  opere
pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  realizzano  gli  interventi  ricompresi  nei   programmi
predisposti  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  le  modalita'   piu'
innovative, efficienti ed economicamente  piu'  vantaggiose,  nonche'
utilizzando  metodi  e  strumenti  elettronici  di  modellazione  per
l'edilizia e le infrastrutture.  Su  richiesta  del  Ministero  della
transizione  ecologica,  d'intesa  con  le  strutture  operative  dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia'  oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture  operative  nell'ambito
dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi  del  comma  2.  I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio e il Ministero della  difesa  o  gli  organi  del  genio  del
medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto  e
negoziazione telematici, ivi inclusi  il  mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA). ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,  recante  «Attuazione
          della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5  (Miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli immobili della  Pubblica  Amministrazione).  -  1.  A
          partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito  della
          cabina di regia di  cui  all'articolo  4,  sono  realizzati
          attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale,  inclusi
          gli  immobili  periferici,  in  grado  di   conseguire   la
          riqualificazione energetica almeno  pari  al  3  per  cento
          annuo della superficie coperta utile climatizzata. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
              3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
          le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,   entro   il   30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti  ovvero  dell'Agenzia  del
          demanio, attraverso la Struttura per  la  progettazione  di
          beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma  162,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e  le  trasmettono,
          entro i quindici  giorni  successivi,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. Tali proposte devono  essere  formulate
          sulla base  di  appropriate  diagnosi  energetiche  o  fare
          riferimento agli  interventi  di  miglioramento  energetico
          previsti dall'Attestato di prestazione  energetica  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192. 
              3-bis. La gestione delle proposte di intervento di  cui
          al comma 3, nonche' di  tutta  la  documentazione  e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
              3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
          cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro  per  il  2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
              4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le  Pubbliche
          Amministrazioni centrali individuano, al  proprio  interno,
          il  responsabile  del  procedimento  e  ne  comunicano   il
          nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
              5. Le modalita' per l'esecuzione del programma  di  cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
                a) gli immobili con superficie coperta  utile  totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
                b) gli immobili tutelati ai sensi delle  disposizioni
          del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nella
          misura in cui il rispetto di determinati  requisiti  minimi
          di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
          carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla  loro
          conservazione; 
                c)  gli  immobili  destinati  a   scopi   di   difesa
          nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
          servizio o ad uffici per le forze armate e altro  personale
          dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
                d) gli immobili adibiti a  luoghi  di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
              7. Per la definizione del programma di cui al comma  2,
          sono  applicati  criteri   di   individuazione   tra   piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
              8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dai
          Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili,   dalle    amministrazioni    interessate    e
          dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
          di  intervento  e  delle   eventuali   diverse   forme   di
          finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
          promuovere forme di razionalizzazione  e  di  coordinamento
          tra  gli  interventi,  anche  tra   piu'   amministrazioni,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei costi. I Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili realizzano gli interventi  ricompresi
          nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo  le
          modalita' piu'  innovative,  efficienti  ed  economicamente
          piu' vantaggiose, nonche' utilizzando  metodi  e  strumenti
          elettronici   di   modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture.   Su   richiesta   del   Ministero    della
          transizione ecologica, d'intesa con le strutture  operative
          dei Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,
          l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione  degli
          interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
          strutture   operative   nell'ambito   dell'attuazione   dei
          programmi   predisposti   ai   sensi   del   comma   2.   I
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          l'Agenzia del demanio e il Ministero  della  difesa  o  gli
          organi  del  genio  del  medesimo  Ministero  possono  fare
          ricorso  agli  strumenti   di   acquisto   e   negoziazione
          telematici,  ivi  inclusi  il  mercato  elettronico   della
          pubblica amministrazione (MEPA) e il  sistema  dinamico  di
          acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). 
              8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
          di snellire la  gestione  amministrativa  e  preservare  le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
              9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
          annuo  di  cui  al  comma  1,  le  misure  organizzative  e
          comportamentali degli occupanti volte a ridurre il  consumo
          energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali  sono
          chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
              10. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
              11. Per la realizzazione  degli  interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
              11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1  e
          qualora le risorse dedicate ad assicurare il  conseguimento
          dello stesso lo consentano,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   possono   predisporre
          programmi,  anche  congiunti,  per  il   finanziamento   di
          interventi di miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli  immobili   della   pubblica   amministrazione,   con
          particolare   riferimento   agli   immobili    ospedalieri,
          scolastici  e  universitari,  agli  impianti   sportivi   e
          all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali    programmi
          consentono  la   cumulabilita'   delle   relative   risorse
          finanziarie con quelle rese disponibili da altri  strumenti
          di promozione, fino alla copertura  integrale  della  spesa
          complessivamente sostenuta  da  parte  dell'Amministrazione
          proponente   per   gli   interventi   di    efficientamento
          energetico. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  e
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  GSE,  possono
          emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
          perimetro,  le  risorse  disponibili,   le   modalita'   di
          attuazione dei programmi suddetti  e  il  monitoraggio  dei
          risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto  dal  comma
          6, lettera b). 
              12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
              a) fino a 25 milioni  di  euro  annui  per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ,  fino  a
          30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino  a
          50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a  valere
          sulla quota dei proventi annui delle aste  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinata  ai  progetti
          energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente  e  nella
          misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. 
              13. Le  risorse  di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
              14. Le pubbliche amministrazioni  centrali  di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
              15. L'Acquirente  Unico  -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per  l'efficienza   energetica   degli   edifici   di   cui
          all'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
          raccolti dalle regioni nel catasto degli  impianti  termici
          ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
              16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma  1  e
          alla  riduzione  della  poverta'   energetica,   attraverso
          l'approvazione: 
                a) di  obiettivi  e  azioni  specifici  di  risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
                b) di provvedimenti volti a  favorire  l'introduzione
          di  un  sistema  di  gestione  dell'energia,  comprese   le
          diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e  ai  contratti
          di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 
              17. Le imprese che effettuano la fornitura  di  energia
          per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
          su specifica richiesta della Regione o  Provincia  autonoma
          interessata, comunicano alla  stessa,  i  consumi  annuali,
          suddivisi per  vettore  energetico,  delle  utenze  oggetto
          della  richiesta.  La   suddetta   richiesta   contiene   i
          riferimenti delle utenze e i relativi codici di  fornitura.
          Le Regioni e le Province Autonome, rendono  disponibili  le
          informazioni di cui  al  presente  comma  sui  propri  siti
          istituzionali.».