Art. 19-bis 
 
                Istituzione della Giornata nazionale 
     del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 
 
  1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata  nazionale
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili,  al  fine
di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio  di
risorse mediante la riduzione degli sprechi,  la  messa  in  atto  di
azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma  1,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   le
istituzioni pubbliche, negli edifici e negli  spazi  aperti  di  loro
competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e  azioni  di
risparmio  nell'uso  delle  risorse,  anche  attraverso  pratiche  di
condivisione;  possono  altresi'  promuovere  incontri,  convegni   e
interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili. 
  4. Il Ministero della transizione ecologica, con il  coinvolgimento
di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  e  in
collaborazione  con  le  regioni  e  gli  enti  locali,  assicura  il
coordinamento delle iniziative di cui al comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  27   maggio   1949,   n.   260,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di   ricorrenze   festive»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949,  n.
          124.