Art. 19-ter 
 
        Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza 
         energetica degli impianti di illuminazione pubblica 
 
  1. Al fine di contenere la spesa per  i  servizi  di  illuminazione
pubblica  degli  enti  locali  e  di  perseguire  una  strategia   di
incremento dell'efficienza energetica basata sulla  razionalizzazione
e sull'ammodernamento delle  fonti  di  illuminazione  pubblica,  con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti  gli
standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi
dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto  dei  livelli  di
tutela della sicurezza pubblica e  della  circolazione  negli  ambiti
stradali, secondo i seguenti criteri: 
  a)  utilizzo  di  appositi   sensori   di   movimento   dotati   di
temporizzatore variabile che garantiscano, durante le  ore  notturne,
l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena
luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli; 
  b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o  sostituzione
degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al  fine  di
garantire che gli  impianti  o  dispositivi  siano  economicamente  e
tecnologicamente  sostenibili  ai  fini  del  perseguimento  di   una
maggiore efficienza energetica; 
  c) individuazione della rete viaria ovvero  delle  aree,  urbane  o
extraurbane, idonee e  non  idonee  all'applicazione  e  all'utilizzo
delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a). 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».