Art. 19-quater 
 
                Disposizioni in materia di riduzione 
                  dei consumi termici degli edifici 
 
  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere
un risparmio energetico annuo immediato, dal 1°  maggio  2022  al  31
marzo 2023 la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate
nei  singoli  ambienti  di  ciascuna  unita'   immobiliare   per   la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  pubblici,   a
esclusione  degli  edifici  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi
centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore,  in
estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,  recante
          «Regolamento recante definizione dei  criteri  generali  in
          materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
          ispezione degli impianti  termici  per  la  climatizzazione
          invernale ed estiva degli edifici  e  per  la  preparazione
          dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  a   norma
          dell'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192»: 
              «Art. 3 (Valori massimi della temperatura ambiente).  -
          1.    Durante    il    funzionamento    dell'impianto    di
          climatizzazione  invernale,  la   media   ponderata   delle
          temperature  dell'aria,  misurate  nei   singoli   ambienti
          riscaldati  di  ciascuna  unita'  immobiliare,   non   deve
          superare: 
                a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli  edifici  adibiti
          ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili; 
                b) 20°C + 2°C  di  tolleranza  per  tutti  gli  altri
          edifici. 
              2.   Durante   il   funzionamento   dell'impianto    di
          climatizzazione   estiva,   la   media   ponderata    delle
          temperature  dell'aria,  misurate  nei   singoli   ambienti
          raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve essere
          minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 
              3. Il mantenimento della  temperatura  dell'aria  negli
          ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e'  ottenuto
          con accorgimenti che non comportino spreco di energia. 
              4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di
          cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero
          o cura di minori o anziani, nonche' le  strutture  protette
          per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e  di
          altri soggetti affidati a servizi  sociali  pubblici,  sono
          esclusi dal rispetto dei commi 1 e  2,  limitatamente  alle
          zone riservate alla permanenza e al trattamento medico  dei
          degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a  piscine,
          saune e assimilabili,  per  le  sedi  delle  rappresentanze
          diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate
          in stabili  condominiali,  le  autorita'  comunali  possono
          concedere  deroghe  motivate  ai  limiti   di   temperatura
          dell'aria negli ambienti di cui ai commi  1  e  2,  qualora
          elementi  oggettivi  o  esigenze  legati   alla   specifica
          destinazione d'uso  giustifichino  temperature  diverse  di
          detti valori. 
              5. Per gli edifici adibiti  ad  attivita'  industriali,
          artigianali e assimilabili, le autorita'  comunali  possono
          concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria  negli
          ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                a)  le  esigenze   tecnologiche   o   di   produzione
          richiedano temperature diverse dai valori limite; 
                b) l'energia termica per la climatizzazione estiva  e
          invernale   degli   ambienti   derivi   da   sorgente   non
          convenientemente utilizzabile in altro modo.».