Art. 19-quater
Disposizioni in materia di riduzione
dei consumi termici degli edifici
1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere
un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31
marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a
esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi
centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in
estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante
«Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192»:
«Art. 3 (Valori massimi della temperatura ambiente). -
1. Durante il funzionamento dell'impianto di
climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti
riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve
superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti
ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri
edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di
climatizzazione estiva, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti
raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve essere
minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli
ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto
con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di
cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero
o cura di minori o anziani, nonche' le strutture protette
per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono
esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle
zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei
degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate
in stabili condominiali, le autorita' comunali possono
concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura
dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora
elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica
destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di
detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali,
artigianali e assimilabili, le autorita' comunali possono
concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli
ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e
invernale degli ambienti derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.».