Art. 20 
 
                Contributo del Ministero della difesa 
                alla resilienza energetica nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale,  il  Ministero  della  difesa,
anche per il tramite della societa' Difesa Servizi S.p.A., affida  in
concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni  del
demanio militare o a qualunque titolo in uso al  medesimo  Ministero,
per  installare  impianti  di  produzione   di   energia   da   fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,  alle
risorse del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,  Missione  2,
previo accordo fra il Ministero della difesa  e  il  Ministero  della
transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in  termini
di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita'  ai
relativi principi di attuazione. 
  2.  Le  articolazioni  del  Ministero  della  difesa  e   i   terzi
concessionari dei beni di cui al  comma  1  possono  provvedere  alla
fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma  1  ai
clienti finali organizzati in Comunita'  energetiche  rinnovabili  ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono  partecipare  gli
enti militari territoriali. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199  e  sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative   di   cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.
Competente ad esprimersi in  materia  culturale  e  paesaggistica  e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  20  e  31  del
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  novembre  2021,
          n. 285: 
              «Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di  superfici
          e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
          rinnovabili). - 1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          della transizione ecologica di  concerto  con  il  Ministro
          della cultura, e  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti principi e criteri omogenei per  l'individuazione
          delle  superfici  e  delle  aree  idonee   e   non   idonee
          all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  aventi
          una potenza complessiva almeno pari  a  quella  individuata
          come necessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  In  via
          prioritaria, con i decreti di  cui  al  presente  comma  si
          provvede a: 
                a) dettare i criteri per l'individuazione delle  aree
          idonee   all'installazione   della   potenza    eolica    e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                b) indicare le modalita' per  individuare  superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
              2. Ai fini del concreto raggiungimento degli  obiettivi
          di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal  PNIEC,  i
          decreti  di  cui  al  comma  1,  stabiliscono  altresi'  la
          ripartizione  della  potenza  installata  fra   Regioni   e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
              3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),
          della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione  della
          disciplina inerente le aree idonee, i  decreti  di  cui  al
          comma  1,  tengono  conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate,  quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  e
          verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per  altri
          scopi, ivi incluse le superfici agricole non  utilizzabili,
          compatibilmente con le caratteristiche e le  disponibilita'
          delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di  rete  e
          della domanda elettrica, nonche' tenendo in  considerazione
          la dislocazione della domanda,  gli  eventuali  vincoli  di
          rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
              4. Conformemente ai principi e  criteri  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di  cui  all'articolo  21.  Nel  caso  di
          mancata adozione della legge di cui al periodo  precedente,
          ovvero di mancata ottemperanza ai principi,  ai  criteri  e
          agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  si
          applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
          Le Province autonome provvedono al processo  programmatorio
          di individuazione delle aree idonee ai sensi dello  Statuto
          speciale e delle relative norme di attuazione. 
              5. In sede di individuazione delle  superfici  e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
              6. Nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
              7. Le aree non incluse tra le aree idonee  non  possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
              8. Nelle more  dell'individuazione  delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
                b) le aree dei siti oggetto di  bonifica  individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c) le  cave  e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. 
                c-bis) i siti e  gli  impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.». 
              «Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili).  -  1.  I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                a) l'obiettivo principale della comunita'  e'  quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo  e
          l'esercizio dei poteri di controllo fa capo  esclusivamente
          a persone  fisiche,  PMI,  enti  territoriali  e  autorita'
          locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,  gli  enti
          di ricerca e formazione, gli  enti  religiosi,  quelli  del
          terzo  settore  e  di  protezione  ambientale  nonche'   le
          amministrazioni   locali   contenute   nell'elenco    delle
          amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
          di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo  quanto  previsto
          all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
          cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
          comma 2, lettera a); 
                c) per quanto riguarda le imprese, la  partecipazione
          alla comunita' di energia rinnovabile non  puo'  costituire
          l'attivita' commerciale e industriale principale; 
                d)  la  partecipazione  alle  comunita'   energetiche
          rinnovabili e'  aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei  poteri  di
          controllo   e'   detenuto   dai    soggetti    aventi    le
          caratteristiche di cui alla lettera b). 
              2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
          1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a)  fermo  restando  che  ciascun   consumatore   che
          partecipa a una comunita' puo' detenere  impianti  a  fonti
          rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
          30, comma 1, lettera a),  punto  1,  ai  fini  dell'energia
          condivisa rileva solo la produzione di energia  rinnovabile
          degli impianti che risultano nella disponibilita'  e  sotto
          il controllo della comunita'; 
                b)    l'energia    autoprodotta     e'     utilizzata
          prioritariamente  per  l'autoconsumo  istantaneo  in   sito
          ovvero per la condivisione con  i  membri  della  comunita'
          secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  c),  mentre
          l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
          e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
          elettrica    rinnovabile,    direttamente    o     mediante
          aggregazione; 
                c) i membri della comunita'  utilizzano  la  rete  di
          distribuzione per  condividere  l'energia  prodotta,  anche
          ricorrendo  a  impianti  di  stoccaggio,  con  le  medesime
          modalita'  stabilite  per  le  comunita'  energetiche   dei
          cittadini.  L'energia  puo'  essere  condivisa  nell'ambito
          della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
          del requisito di connessione alla medesima cabina  primaria
          per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e  alle
          restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3,  lettera  a),
          secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
                d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
          di  energia  elettrica  realizzati  dalla  comunita'   sono
          entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          presente   decreto   legislativo,   fermo    restando    la
          possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
          comunque non  superiore  al  30  per  cento  della  potenza
          complessiva che fa capo alla comunita'; 
                e) i membri delle  comunita'  possono  accedere  agli
          incentivi di cui al Titolo II  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' ivi stabilite; 
                f) nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,
          lettera a), la  comunita'  puo'  produrre  altre  forme  di
          energia da fonti rinnovabili  finalizzate  all'utilizzo  da
          parte dei membri, puo' promuovere interventi  integrati  di
          domotica,  interventi  di  efficienza  energetica,  nonche'
          offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
          membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
          dettaglio  e  puo'   offrire   servizi   ancillari   e   di
          flessibilita'.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30
          luglio 2021, n. 181: 
              «Art.  29  (Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR   e
          ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).  -  1.
          Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, presso  il  Ministero
          della cultura e' istituita la Soprintendenza  speciale  per
          il  PNRR,  ufficio   di   livello   dirigenziale   generale
          straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 
              2. La Soprintendenza speciale  svolge  le  funzioni  di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR sottoposti a VIA  in  sede  statale  oppure  rientrino
          nella  competenza  territoriale  di   almeno   due   uffici
          periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale  opera
          anche  avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle
          Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
          di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
          PNRR,  la  Soprintendenza  speciale  puo'  esercitare,  con
          riguardo a ulteriori  interventi  strategici  del  PNRR,  i
          poteri di avocazione e  sostituzione  nei  confronti  delle
          Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
              3.  Le  funzioni  di  direttore  della   Soprintendenza
          speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
          archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
          spetta  la  retribuzione  prevista   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale  per  gli  incarichi  dirigenziali  ad
          interim. 
              4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una
          segreteria tecnica composta,  oltre  che  da  personale  di
          ruolo del  Ministero,  da  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  1.500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e
          50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,  ((si
          provvede quanto a 1.550.000 euro)) per l'anno 2021 mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi  di
          riserva e speciali", della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e, quanto  a  1.550.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  50.000  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2024   al   2026,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208.».