Art. 21 
 
                     Disposizioni per aumentare 
            la sicurezza delle forniture di gas naturale 
 
  1. Al fine di  accrescere  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas
naturale con particolare riferimento  alle  esigenze  di  tutela  dei
clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  Ministro  della  transizione
ecologica adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo  1,  comma
1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche'  misure  di
salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo  decreto  legislativo
n. 93 del 2011, finalizzate a: 
    a) ottimizzare il ciclo  di  iniezione  di  gas  negli  stoccaggi
nazionali, anche mediante particolari condizioni di  esercizio  degli
stoccaggi, le relative  modalita'  di  allocazione  dello  spazio  di
stoccaggio di modulazione e i relativi  obblighi  di  iniezione,  per
portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per  cento  delle
capacita'  di  stoccaggio  nazionali  disponibili,  in  funzione  dei
possibili scenari  di  utilizzo  del  gas  in  stoccaggio  nel  ciclo
invernale  di  erogazione,  a  partire  dall'anno   contrattuale   di
stoccaggio 2022-2023; 
    b) assicurare che il servizio di modulazione di cui  all'articolo
18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  sia  assicurato
prioritariamente  attraverso  l'utilizzo  dello  stoccaggio  di   gas
naturale; 
    c) promuovere, nel corso del ciclo di  erogazione  invernale,  il
mantenimento  dello  stato  di  riempimento  degli  stoccaggi,  anche
mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso; 
    d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili  volumi
aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti
non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei  terminali  di
rigassificazione  di  gas  naturale   liquefatto,   allo   scopo   di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza. 
  2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le misure di cui  al  comma  1  ove  ne  ricorra  la
necessita'. Le misure di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono
adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e  le  misure  di  cui  al
comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre  di  ciascun
anno. 
  3. Le misure di  cui  al  comma  1  sono  adottate  anche  mediante
specifici indirizzi  alle  imprese  di  trasporto  e  di  stoccaggio,
nonche' ai gestori di impianti di gas  naturale  liquefatto  operanti
sul territorio nazionale, sentita  l'ARERA.  L'ARERA  da'  attuazione
alle misure di cui al  primo  periodo  rientranti  nell'ambito  delle
proprie competenze. 
  3-bis. All'articolo 9  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 5-sexies.  Per  gli  interventi  di  metanizzazione  ammessi   ai
finanziamenti  di  cui  al   presente   articolo,   il   termine   di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni  competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale ». 
  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' inserito il seguente: 
  « 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma
319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio
si  trovano  i  comuni  o  i  consorzi  di  comuni   beneficiari   di
finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione
del  gas  metano  ai   sensi   della   deliberazione   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno  2015,
e in base alla graduatoria  vigente.  Le  competenze  in  materia  di
istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione
delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che
approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in
attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione  dei
progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del  progetto
esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei  tempi
di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per  la  parte
dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,
per l'attivita' di assistenza tecnica, fino  all'1  per  cento  delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo non  ancora  erogate.  Le
regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  e  al  Ministero
della  transizione  ecologica  una  relazione   sull'esecuzione   del
programma ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12,  comma  7  e
          dell'articolo 22, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
          n. 164, recante «Attuazione  della  direttiva  n.  98/30/CE
          recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
          naturale, a norma dell'articolo 41 della  legge  17  maggio
          1999, n. 144»: 
              «Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio).  -
          (Omissis). 
              7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le modalita'  atte  a  garantire  a  tutti  gli  utenti  la
          liberta' di accesso a parita'  di  condizioni,  la  massima
          imparzialita' e la neutralita' del servizio  di  stoccaggio
          in condizioni di  normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei
          soggetti che svolgono le  attivita'  di  stoccaggio,  sulla
          base dei seguenti criteri: 
                a) le capacita' di stoccaggio di  modulazione,  fatto
          salvo  quanto  disposto  al   comma   5,   sono   assegnate
          prioritariamente per le esigenze di  fornitura  ai  clienti
          civili, ivi comprese le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  o
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' a clienti non civili  con  consumi  non
          superiori  a  50.000  metri  cubi  annui,  per  un   volume
          calcolato annualmente e pari al fabbisogno  di  modulazione
          stagionale degli  stessi  clienti  in  ipotesi  di  inverno
          rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2.
          Il rimanente stoccaggio  e'  assegnato,  secondo  modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          anche per servizi diversi da quelli di modulazione. 
              (Omissis).». 
              «Art. 22 (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  alla
          sicurezza, all'economicita' e alla programmazione  a  lungo
          termine del sistema nazionale  del  gas,  e  persegue  tali
          obiettivi anche mediante specifici  indirizzi,  inclusa  la
          predisposizione  e  l'attivazione  di  misure   legate   ad
          eventuali accordi intergovernativi  di  solidarieta',  come
          previsto dall'articolo 13 del regolamento  (UE)  2017/1938,
          con la finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la
          sicurezza  degli   approvvigionamenti,   il   funzionamento
          coordinato del sistema degli stoccaggi,  e  di  ridurre  la
          vulnerabilita' del sistema nazionale del gas. 
              2-bis. Sono considerati clienti  vulnerabili  ai  sensi
          della direttiva  2009/73/CE  i  clienti  domestici  di  cui
          all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  come  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18  febbraio  2008.  Per  essi
          vige l'obbligo di assicurare,  col  piu'  alto  livello  di
          sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche  in
          zone  isolate,  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di
          emergenza del sistema del gas naturale. 
              2-ter. Sono considerati "clienti  protetti  nel  quadro
          della  solidarieta'"  ai   sensi   del   regolamento   (UE)
          2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad  una  rete
          di  distribuzione  del  gas,  inclusi  i  servizi   sociali
          essenziali diversi dai servizi di istruzione e di  pubblica
          amministrazione e gli  impianti  di  teleriscaldamento  che
          servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
          dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del  decreto
          legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  recante  «Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»: 
              «Art. 1 (Sicurezza degli approvvigionamenti). -  1.  Al
          fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per
          il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche
          tenendo conto di logiche  di  mercato,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico emana atti di  indirizzo  e  adotta  gli
          opportuni  provvedimenti  in  funzione   dell'esigenza   di
          equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del
          livello della domanda attesa  in  futuro,  della  capacita'
          addizionale  in  corso  di  programmazione  o  costruzione,
          nonche' della qualita' e del livello di manutenzione  delle
          reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e
          alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori. 
              2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   previa
          consultazione delle  Regioni  e  delle  parti  interessate,
          definisce entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, in coerenza con gli  obiettivi  della
          strategia energetica nazionale di cui all'articolo  3,  gli
          scenari decennali relativi allo sviluppo  del  mercato  del
          gas  naturale  e  del   mercato   dell'energia   elettrica,
          comprensivi delle previsioni sull'andamento  della  domanda
          suddivisa   nei   vari   settori,   della   necessita'   di
          potenziamento   delle   infrastrutture    di    produzione,
          importazione, trasporto,  nonche',  per  il  gas  naturale,
          dello stoccaggio, eventualmente individuando gli  opportuni
          interventi al  fine  di  sviluppare  la  concorrenza  e  di
          migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale.  Tali
          scenari e previsioni sono articolati,  ove  possibile,  per
          Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e
          sono   predisposti   previa   consultazione   delle   parti
          interessate.». 
              «Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
          improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'  minacciata
          l'integrita' fisica o la  sicurezza  delle  persone,  delle
          apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
          del gas naturale o  del  sistema  elettrico,  il  Ministero
          dello sviluppo economico puo' temporaneamente  adottare  le
          necessarie misure di salvaguardia. 
              2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il  minor
          turbamento possibile nel funzionamento del mercato  interno
          e  non  devono  andare  oltre   la   portata   strettamente
          indispensabile  a  ovviare  alle   difficolta'   improvvise
          manifestatesi. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
          indugio le misure di cui ai  commi  precedenti  agli  altri
          Stati membri interessati e alla Commissione europea. 
              4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema  del
          gas naturale sono indicate nel piano di  emergenza  di  cui
          all'articolo 8 ed e' fatto obbligo  alle  imprese  del  gas
          naturale di rispettarle. 
              4-bis.  Le  misure  relative  al  settore  dell'energia
          elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
          di cui all'articolo 8-bis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  recante  «Attuazione
          della direttiva n. 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41
          della legge 17 maggio 1999, n. 144»: 
              «Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che  svolgono
          l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro  attivita'
          di dispacciamento sulla rete nazionale di  gasdotti  devono
          fornire   ai   clienti   non   idonei,    direttamente    o
          indirettamente  connessi  alla  porzione  di  rete  su  cui
          svolgono la loro attivita', la disponibilita' del  servizio
          di  modulazione  stagionale  e  di   punta   stagionale   e
          giornaliera adeguata alla domanda di un  anno  con  inverno
          rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per  l'energia
          elettrica ed il gas vigila  sull'espletamento  dell'obbligo
          suddetto. 
              2. Il servizio  di  cui  al  comma  1  e'  fornito  dai
          soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il  Ministero
          dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo
          degli obblighi di  modulazione  per  il  periodo  di  punta
          stagionale per aree di prelievo omogenee  in  funzione  dei
          valori climatici, tenendo conto degli obblighi di  garanzia
          delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di  cui
          all'articolo  6  del   regolamento   (UE)   2017/1938   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2017,
          concernente  misure  volte   a   garantire   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938". 
              3. I soggetti che  svolgono  attivita'  di  vendita  ai
          clienti  civili,  ivi  comprese  le  utenze   relative   ad
          attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di
          cura e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
          pubbliche o private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
          di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
          superiori a 50.000 metri cubi annui,  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio  di
          modulazione  di  cui  al  comma  2,  ovvero,  ove   abbiano
          installato  misuratori  multiorari  di  gas  naturale,   il
          servizio  richiesto  direttamente   dai   clienti   stessi.
          L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila  sulla
          trasparenza delle condizioni contrattuali  e,  con  proprie
          deliberazioni,  puo'  stabilire  un  codice   di   condotta
          commerciale in  cui  sono  determinate  le  modalita'  e  i
          contenuti delle informazioni  minime  che  i  soggetti  che
          svolgono l'attivita' di vendita devono fornire  ai  clienti
          stessi. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto i soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita a clienti  idonei  devono  fornire  contestualmente
          agli stessi  clienti  la  disponibilita'  del  servizio  di
          modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
          oraria richiesta dai  clienti  stessi.  I  criteri  per  la
          determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
          domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
          codice di stoccaggio. 
              5. Per i clienti finali con consumo annuo  superiore  a
          200.000 Smc la misurazione del gas e'  effettuata  su  base
          oraria a decorrere dal  1°  luglio  2002;  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica ed il gas, con  proprie  deliberazioni,
          puo'  prorogare,  su  specifica  istanza  di   imprese   di
          trasporto  o  di   distribuzione,   il   suddetto   termine
          temporale, e puo' estendere  l'obbligo  di  misurazione  su
          base oraria ad altre tipologie di clienti. 
              6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
          devono disporre di capacita' di  trasporto,  modulazione  e
          stoccaggio adeguate alle forniture ad essi  richieste.  Nel
          caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee  richieste
          dei  clienti  superiori  a  quanto  concordato,   ulteriori
          capacita' di trasporto, stoccaggio e di  modulazione  oltre
          quanto impegnato, sono tenuti a  versare  ai  soggetti  che
          svolgono   le   connesse   attivita'   di    trasporto    e
          dispacciamento   e   di   stoccaggio   un    corrispettivo,
          determinato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
          gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del
          sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi. 
              7. Le  imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita sono  tenute  alla  certificazione  di  bilancio  a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9  della  legge  7
          agosto  1997,  n.  266,  recante  «Interventi  urgenti  per
          l'economia», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - 1. Al  fine
          di consentire il completamento del  programma  generale  di
          metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
          L. 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni,  e'
          autorizzata la spesa  massima  di  lire  400  miliardi  per
          l'anno 1997 e lire 300 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          1998  e  1999,  utilizzando  le  somme  assegnate  per  gli
          interventi di metanizzazione  dell'articolo  1,  comma  79,
          della L. 28 dicembre 1995, n. 549  e  dall'articolo  1  del
          D.L.  23  ottobre  1996,   n.   548   ,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641,
          nonche' a valere sulle  disponibilita'  sui  mutui  di  cui
          all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 ,  convertito,
          con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.  A  tal
          fine sono autorizzate: 
                a) la concessione ai comuni e  ai  loro  consorzi  di
          contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50  per
          cento del costo dell'investimento previsto; 
                b) la concessione ai comuni e  ai  loro  consorzi  di
          contributi  sugli  interessi  per  l'assunzione  di   mutui
          ventennali al tasso del  3  per  cento,  per  un  ulteriore
          ammontare fino al 25 per cento del costo  dell'investimento
          previsto; 
                c) la concessione di contributi in conto capitale per
          la   realizzazione   degli   adduttori   secondari   aventi
          caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono
          particolare  importanza   ai   fini   dell'attuazione   del
          programma  generale  di  metanizzazione  del   Mezzogiorno,
          secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  11,  quarto
          comma, numero 3) della L. 28 novembre 1980, n. 784, con una
          spesa massima di lire 100 miliardi. 
              1-bis.   I   contributi   vengono    erogati    qualora
          l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore
          al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. 
              2. Il CIPE con successiva deliberazione  stabilisce  le
          procedure  per  la  concessione   dei   contributi   e   la
          ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi,
          secondo le seguenti priorita': 
                a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che
          non abbiano presentato, nei tempi previsti, la  domanda  di
          contributo ai sensi delle deliberazioni  del  CIPE  dell'11
          febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  25
          alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e  del  25
          marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111  del
          14 maggio 1992; 
                b)  avvio  del  programma  di  metanizzazione   della
          regione Sardegna; 
                c)   proseguimento   del   programma   generale    di
          metanizzazione del Mezzogiorno, primo  triennio  operativo,
          di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11  febbraio
          1988 anche per i comuni appartenenti  a  bacini  di  utenza
          gia' parzialmente finanziati. 
              3. Nell'ambito delle priorita' di cui al  comma  2,  il
          CIPE  da'  preferenza  ai  comuni  o  loro   consorzi   che
          presentino  progetti  immediatamente  eseguibili  entro  il
          termine fissato dal CIPE stesso. 
              4. I concessionari possono accedere a  mutui  agevolati
          al 2 per cento della  durata  di  dieci  anni  fino  ad  un
          massimo  del  25  per  cento  del  costo   dell'opera.   Le
          facilitazioni complessive non possono superare  il  75  per
          cento del costo previsto. 
              5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi  di  cui
          al presente articolo in sede di riprogrammazione  ai  sensi
          dell'articolo 2, commi 96 e 97,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, puo' essere concesso  dal  CIPE,  nei  limiti
          degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo
          perduto pari a un terzo della quota  parte  del  contributo
          comunitario  riconosciuto  dall'Unione  europea   per   gli
          interventi ammessi. 
              5-bis. E' concesso un contributo decennale a  decorrere
          dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue
          quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui  che
          la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai
          comuni montani del centro-nord o ai  loro  consorzi,  anche
          non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le
          aree depresse di cui al regolamento (CEE)  n.  2052/88  del
          Consiglio del 24 giugno 1988, e  successive  modificazioni,
          per   consentire   il   completamento   della    rete    di
          metanizzazione dei comuni montani del centro-nord,  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 gennaio  1993,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo  1993,  n.
          68 e  l'approvvigionamento,  anche  con  fonti  energetiche
          alternative al metano. Il relativo  riparto  e'  effettuato
          dal CIPE sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              5-ter. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma
          5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base di conto capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero di grazia e giustizia. 
              5-quater. All'ulteriore finanziamento degli  interventi
          previsti ai commi  1  e  5-bis  si  provvede,  a  decorrere
          dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
          d),  della  L.  5  agosto  1978,  n.   468   e   successive
          modificazioni. 
              5-quinquies.  Il  programma  di  metanizzazione   della
          Sardegna e' attuato anche attraverso  la  realizzazione  di
          reti comunali di distribuzione del gas  metano  esercibili,
          in via transitoria,  con  fluidi  diversi  dal  metano.  Si
          applicano  le  disposizioni  delle  leggi  concernenti   il
          programma di metanizzazione del Mezzogiorno. 
              5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione  ammessi
          ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di
          presentazione degli atti di collaudo  alle  amministrazioni
          competenti e' di novanta giorni dalla data di  approvazione
          del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.». 
              -  La  legge  27  dicembre  2013,   n.   147,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato   (Legge   di   stabilita'»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27  dicembre
          2013, S.O.