Art. 21 Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale 1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche' misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a: a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacita' di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023; b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale; c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso; d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza. 2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessita'. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno. 3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonche' ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA da' attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze. 3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale ». 3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' inserito il seguente: « 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attivita' di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 7 e dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»: «Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio). - (Omissis). 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione. (Omissis).». «Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas. 2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. 2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione. 3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese; b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti. 5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»: «Art. 1 (Sicurezza degli approvvigionamenti). - 1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacita' addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessita' di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonche', per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate.». «Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. 2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle. 4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»: «Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto. 2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938". 3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio. 5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti. 6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi. 7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - 1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della L. 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine sono autorizzate: a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto; b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto; c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3) della L. 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi. 1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. 2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita': a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992; b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna; c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati. 3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il CIPE da' preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso. 4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto. 5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi. 5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.». - La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, S.O.