Art. 9 
 
                 Semplificazioni per l'installazione 
                   di impianti a fonti rinnovabili 
 
  01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  « Nel
caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un
incremento della potenza installata  e  la  necessita'  di  ulteriori
opere connesse senza incremento dell'area occupata, la  realizzazione
delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata
di cui all'articolo 6-bis. Per le aree  interessate  dalle  modifiche
degli impianti non precedentemente valutate sotto  il  profilo  della
tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 »; 
  b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
  a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il  nuovo  impianto
e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione  massima  di
un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza
pari al 20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto  autorizzato,
calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori  estremi,  arrotondato
per eccesso; 
  b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie
planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo  pari  alla
superficie autorizzata piu' una tolleranza  complessiva  del  20  per
cento;  la  superficie  autorizzata   e'   definita   dal   perimetro
individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,  formando
sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni»; 
  c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
  « 3-quater. Per "altezza massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  (h2)
raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il  prodotto  tra
l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita'  delle
pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i  diametri
del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  (d2)  e  dell'aerogeneratore
esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)». 
  1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  « 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica,  l'installazione,  con  qualunque  modalita',
anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come
individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti
ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la
realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete
elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti   o
adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici,
strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  non  sono  subordinate  all'acquisizione  di  permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati,
ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui
all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante  apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141  e
fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo
codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la
realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e'  consentita  previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente
ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera  c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai
soli fini dell'installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture
non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista
panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in
materiali della tradizione locale ». 
  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  « 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed  esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza fino a  20  MW  e  delle  relative  opere  di
connessione alla rete elettrica di alta e media tensione  localizzati
in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e  ripristinati  ovvero  in
cave o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  e
delle relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  per  i
quali l'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai
progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  da  realizzare  nelle  aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello
stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,  nonche'  agli  impianti
agro-voltaici  di  cui   all'articolo   65,   comma   1-quater,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  che  distino  non  piu'  di  3
chilometri  da  aree  a  destinazione  industriale,   artigianale   e
commerciale.  Il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del   punto   2
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, per il procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19  del
medesimo decreto,  e'  elevato  a  20  MW  per  queste  tipologie  di
impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al
comma  2  del  presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla  quale
risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese  tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi  della  lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle  relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche  qualora
la  pianificazione   urbanistica   richieda   piani   attuativi   per
l'edificazione ». 
  1-ter. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  previsti  dalla   missione   2
(M2-Rivoluzione  verde  e  Transizione   ecologica),   componente   1
(Economia circolare  e  agricoltura  sostenibile),  investimento  3.1
(Isole Verdi),  e  di  raggiungere  entro  il  31  dicembre  2026  la
copertura totale del fabbisogno energetico  delle  isole  minori  non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto
adottato sentita l'ARERA  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017. 
  1-quater. La revisione del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere: 
  a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di  produzione
energetica a combustibili fossili da parte delle societa'  elettriche
di  cui  all'allegato  1  al  medesimo  decreto,  mediante  piani  di
investimenti,  comprendenti  anche  le  reti  di  distribuzione,   da
trasmettere al Ministero della  transizione  ecologica  e  agli  enti
locali competenti entro il 31 dicembre 2022; 
  b) l'inserimento  dell'isola  di  Giannutri,  come  territorio  del
comune dell'Isola del Giglio,  nell'elenco  delle  isole  di  cui  al
citato allegato 1 al medesimo decreto. 
  1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a  terra  la  cui
potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio
degli stessi impianti situati in aree  idonee,  non  sottoposte  alle
norme di tutela, ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al
di fuori delle zone A di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui  realizzazione  non  sono
previste   procedure   di   esproprio,   sono   realizzati   mediante
dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo  6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  a),  le  parole:  « da  fonte  fossile  di »  sono
sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte  fossile
che abbiano »; 
  b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e  7-bis  del
          decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28,   recante
          «Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE», come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
          previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
          degli  impianti  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentati da fonti rinnovabili, le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio  degli   impianti,   nonche'   le   modifiche
          sostanziali   degli   impianti   stessi,   sono    soggetti
          all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal
          presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
          condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
          del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
          del  medesimo   articolo   12,   nonche'   dalle   relative
          disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 
              2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
          387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
          «Fatto salvo  il  previo  espletamento,  qualora  prevista,
          della   verifica   di   assoggettabilita'   sul    progetto
          preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
          3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  il
          termine massimo per la conclusione del  procedimento  unico
          non puo' essere superiore a novanta giorni,  al  netto  dei
          tempi previsti dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per  il
          provvedimento di valutazione di impatto ambientale». 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, previa intesa con la  Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati,  per   ciascuna
          tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli  interventi  di
          modifica sostanziale  degli  impianti  da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Gli  interventi  di  modifica  diversi  dalla
          modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
          e non ancora realizzati, sono assoggettati  alla  procedura
          abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
          quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non  sono  considerati
          sostanziali  e  sono  sottoposti  alla  disciplina  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare  sui
          progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
          non comportano variazioni delle  dimensioni  fisiche  degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse.  Non  sono   considerati   sostanziali   e   sono
          sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11,
          gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
          fotovoltaici ed idroelettrici  che,  anche  se  consistenti
          nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,  non
          comportano  variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
          seguito dell'intervento. Restano ferme,  laddove  previste,
          le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
          di impatto ambientale  di  cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Non  sono  considerati  sostanziali  e
          sono sottoposti alla  disciplina  di  cui  all'articolo  6,
          comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
          impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che
          a  prescindere  dalla  potenza  nominale  risultante  dalle
          modifiche,   vengono   realizzati   nello    stesso    sito
          dell'impianto eolico e che comportano una riduzione  minima
          del numero degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti o autorizzati. Fermi restando il  rispetto  della
          normativa vigente in materia di distanze minime di  ciascun
          aerogeneratore da unita' abitative munite di  abitabilita',
          regolarmente censite e stabilmente abitate,  e  dai  centri
          abitati individuati dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
          nonche'  il  rispetto  della  normativa   in   materia   di
          smaltimento  e  recupero  degli  aerogeneratori,  i   nuovi
          aerogeneratori,  a  fronte  di  un  incremento   del   loro
          diametro, dovranno avere un'altezza  massima,  intesa  come
          altezza dal  suolo  raggiungibile  dalla  estremita'  delle
          pale,  non  superiore   all'altezza   massima   dal   suolo
          raggiungibile     dalla     estremita'      delle      pale
          dell'aerogeneratore  gia'  esistente  moltiplicata  per  il
          rapporto   fra   il   diametro   del   rotore   del   nuovo
          aerogeneratore  e  il  diametro  dell'aerogeneratore   gia'
          esistente.  Nel  caso  di  interventi   di   modifica   non
          sostanziale che determinino  un  incremento  della  potenza
          installata e la  necessita'  di  ulteriori  opere  connesse
          senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle
          medesime  opere  connesse  e'   soggetta   alla   procedura
          semplificata  di  cui  all'articolo  6-bis.  Per  le   aree
          interessate   dalle   modifiche    degli    impianti    non
          precedentemente valutate  sotto  il  profilo  della  tutela
          archeologica resta fermo quanto previsto  dall'articolo  25
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
                a) nel caso di impianti su  un'unica  direttrice,  il
          nuovo impianto e' realizzato sulla  stessa  direttrice  con
          una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando  la
          stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20  per  cento
          della lunghezza dell'impianto  autorizzato,  calcolata  tra
          gli assi dei due aerogeneratori  estremi,  arrotondato  per
          eccesso; 
                b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici,
          la superficie planimetrica complessiva del  nuovo  impianto
          e' al massimo pari alla  superficie  autorizzata  piu'  una
          tolleranza complessiva del  20  per  cento;  la  superficie
          autorizzata  e'   definita   dal   perimetro   individuato,
          planimetricamente, dalla linea che unisce, formando  sempre
          angoli convessi, i punti  corrispondenti  agli  assi  degli
          aerogeneratori autorizzati piu' esterni. 
              3-ter.   Per   "riduzione   minima   del   numero    di
          aerogeneratori" si intende: 
                a) nel caso in cui  gli  aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a  70
          metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
          il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); 
                b) nel caso in cui  gli  aerogeneratori  esistenti  o
          autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
          numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2
          arrotondato per eccesso dove: 
                  1)   d1:   diametro   rotori   gia'   esistenti   o
          autorizzati; 
                  2)  n1:  numero  aerogeneratori  gia'  esistenti  o
          autorizzati; 
                  3) d2: diametro nuovi rotori; 
                  4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle
          pale  rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'
          esistente o autorizzato. 
              3-quater.    Per    "altezza    massima    dei    nuovi
          aerogeneratori" (h2)  raggiungibile  dall'estremita'  delle
          pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo
          (h1)    raggiungibile    dall'estremita'     delle     pale
          dell'aerogeneratore gia' esistente  e  il  rapporto  tra  i
          diametri  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  (d2)   e
          dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1). 
              4. Qualora il procedimento di cui all'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  sia  delegato
          alle Province,  queste  ultime  trasmettono  alle  Regioni,
          secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
          i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 4  dell'articolo  12
          del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  come
          modificato dal comma 2 del presente articolo, si  applicano
          ai procedimenti avviati dopo la data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.» 
              «Art.   6   (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
              2.  Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia   la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
              3.  Per  la  procedura  abilitativa   semplificata   si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
              4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma  2
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
              5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
              6.  La  realizzazione   dell'intervento   deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
              7. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
              8. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
              9. Le Regioni e le Province autonome possono  estendere
          la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
          agli impianti di potenza nominale fino ad 1  MW  elettrico,
          definendo  altresi'  i  casi  in  cui,   essendo   previste
          autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
          amministrazioni diverse  dal  Comune,  la  realizzazione  e
          l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere  connesse  sono
          assoggettate all'autorizzazione unica di  cui  all'articolo
          5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono  altresi'
          le  modalita'  e  gli  strumenti  con  i  quali  i   Comuni
          trasmettono alle stesse  Regioni  e  Province  autonome  le
          informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,  anche  per
          le finalita' di  cui  all'articolo  16,  comma  2.  Con  le
          medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni  e
          le Province autonome prevedono la corresponsione ai  Comuni
          di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto. 
              9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed  esercizio  di
          impianti fotovoltaici di potenza  fino  a  20  MW  e  delle
          relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
          media  tensione  localizzati   in   aree   a   destinazione
          industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
          o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
          lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
          delle relative opere connesse e infrastrutture  necessarie,
          per   i   quali   l'autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione     abbia     attestato      l'avvenuto
          completamento delle attivita' di recupero e  di  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
          di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
          1 si applicano ai progetti di nuovi  impianti  fotovoltaici
          da realizzare  nelle  aree  classificate  idonee  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
          n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso
          articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
          agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma  1-quater,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  che
          distino non piu' di 3 chilometri  da  aree  a  destinazione
          industriale, artigianale e commerciale. Il  limite  di  cui
          alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  per
          il  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19
          del medesimo  decreto,  e'  elevato  a  20  MW  per  queste
          tipologie di impianti, purche' il proponente  alleghi  alla
          dichiarazione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo
          un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
          si  trova  all'interno  di   aree   comprese   tra   quelle
          specificamente  elencate  e  individuate  ai  sensi   della
          lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del  Ministro
          dello sviluppo  economico  10  settembre  2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre  2010.  La
          procedura  di  cui  al  presente  comma,  con  edificazione
          diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative  opere
          connesse e  infrastrutture  necessarie,  si  applica  anche
          qualora  la  pianificazione  urbanistica   richieda   piani
          attuativi per l'edificazione. 
              10. I procedimenti pendenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
              11.  La  comunicazione  relativa  alle   attivita'   in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.» 
              «Art.   7-bis    (Semplificazione    delle    procedure
          autorizzative  per  la  realizzazione  di   interventi   di
          efficienza  energetica   e   piccoli   impianti   a   fonti
          rinnovabili). - 1. Dal 1° ottobre  2014,  la  comunicazione
          per la realizzazione, la connessione  e  l'esercizio  degli
          impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili,  soggetti  alla  previsione   del   comma   11
          dell'articolo 6, e la comunicazione per  l'installazione  e
          l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come  definite
          dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   e),   del   decreto
          legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal  comma
          20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
          effettuate  utilizzando  un  modello  unico  approvato  dal
          Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema  idrico,  che
          sostituisce i modelli eventualmente  adottati  dai  Comuni,
          dai gestori di rete e dal GSE  SpA.  Con  riferimento  alle
          comunicazioni  di  competenza  del  Comune,  di  cui   agli
          articoli 6, comma 11, e 7,  commi  1,  2  e  5,  il  modulo
          contiene esclusivamente: 
                a) i dati anagrafici del proprietario o di chi  abbia
          titolo  per  presentare   la   comunicazione,   l'indirizzo
          dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; 
                b) la dichiarazione del  proprietario  di  essere  in
          possesso della documentazione  rilasciata  dal  progettista
          circa la conformita' dell'intervento alla regola  d'arte  e
          alle normative di settore. 
              2. Le dichiarazioni contenute  nella  comunicazione  di
          cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445.  Il  Comune  e  le   autorita'   competenti
          effettuano i controlli  sulla  veridicita'  delle  predette
          dichiarazioni,    applicando    le    sanzioni     previste
          dall'articolo 76 del medesimo decreto. 
              3. Nei  casi  in  cui  sia  necessario  acquisire  atti
          amministrativi    di    assenso,    comunque    denominati,
          l'interessato puo': 
                a) allegarli alla comunicazione di cui  al  comma  1,
          ovvero 
                b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia  di
          acquisirli   d'ufficio,   allegando    la    documentazione
          strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune
          provvede entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla
          presentazione della comunicazione,  decorsi  inutilmente  i
          quali si applica l'articolo 20, comma  5-bis,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.
          L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei
          medesimi atti. Lo sportello unico per  l'edilizia  comunica
          tempestivamente  all'interessato  l'avvenuta   acquisizione
          degli atti di assenso. 
              4. I soggetti destinatari della comunicazione resa  con
          il modello unico di cui al comma 1 non  possono  richiedere
          documentazione aggiuntiva. 
              5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
          di  accisa  sull'energia  elettrica,  l'installazione,  con
          qualunque modalita', anche nelle  zone  A  degli  strumenti
          urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di
          impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come
          definiti  alla  voce  32  dell'allegato  A  al  regolamento
          edilizio-tipo, adottato  con  intesa  sancita  in  sede  di
          Conferenza unificata 20  ottobre  2016,  n.  125/CU,  o  su
          strutture e manufatti fuori terra  diversi  dagli  edifici,
          ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti
          all'interno dei comprensori sciistici, e  la  realizzazione
          delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
          nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
          relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o
          adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi
          edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi
          di  manutenzione   ordinaria   e   non   sono   subordinate
          all'acquisizione  di  permessi,   autorizzazioni   o   atti
          amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi
          quelli  previsti  dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, a eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o
          immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
          del citato codice di cui al decreto legislativo n.  42  del
          2004,   individuati   mediante    apposito    provvedimento
          amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo
          restando quanto  previsto  dagli  articoli  21  e  157  del
          medesimo codice. In presenza dei vincoli di  cui  al  primo
          periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati  e'
          consentita previo  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte
          dell'amministrazione competente ai sensi del citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del   2004.   Le
          disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in
          presenza di vincoli ai sensi dell'articolo  136,  comma  1,
          lettera  c),  del  medesimo  codice  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione
          di pannelli integrati nelle coperture  non  visibili  dagli
          spazi pubblici esterni e dai  punti  di  vista  panoramici,
          eccettuate le coperture i cui  manti  siano  realizzati  in
          materiali della tradizione locale.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  14
          febbraio 2017 «Disposizioni per  la  progressiva  copertura
          del  fabbisogno  delle  isole  minori   non   interconnesse
          attraverso energia  da  fonti  rinnovabili»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. 
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
          altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi
          tra  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali   e
          produttivi e spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
          collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
          fini della formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o
          della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.  17
          della L.  6  agosto  1967,  n.  765»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, n. 97. 
              - Si riporta l'articolo  6-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: 
              «Art.   6-bis   (Dichiarazione   di    inizio    lavori
          asseverata).  -  1.  Non  sono  sottoposti  a   valutazioni
          ambientali     e     paesaggistiche,     ne'     sottoposti
          all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,  e
          sono  realizzabili  a  seguito  del  solo  deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
          esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
          incremento di area occupata dagli impianti  e  dalle  opere
          connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
          a  seguito   dell'intervento,   ricadono   nelle   seguenti
          categorie: 
                a)  impianti  eolici:  interventi  consistenti  nella
          sostituzione della tipologia di rotore che  comportano  una
          variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
          delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun  caso
          al 15 per cento e interventi che comportano  una  riduzione
          di  superficie  o  di  volume,  anche  quando  non  vi  sia
          sostituzione di aerogeneratori; 
                b)  impianti  fotovoltaici  con   moduli   a   terra:
          interventi che, anche  a  seguito  della  sostituzione  dei
          moduli e degli altri componenti e mediante la modifica  del
          layout  dell'impianto,  comportano  una  variazione   delle
          volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e  una
          variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore  al
          20 per cento; 
                c)  impianti  fotovoltaici  con  moduli  su  edifici:
          interventi  di  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici  su
          edifici a uso produttivo, nonche', per gli  edifici  a  uso
          residenziale, interventi che non  comportano  variazioni  o
          comportano variazioni in  diminuzione  dell'angolo  tra  il
          piano dei moduli e il  piano  della  superficie  su  cui  i
          moduli sono collocati; 
                d)  impianti  idroelettrici:  interventi  che,  senza
          incremento   della   portata   derivata,   comportano   una
          variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e  della
          volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
          15 per cento. 
              2.   Qualora,   nel   corso   del    procedimento    di
          autorizzazione  di  un  impianto,   intervengano   varianti
          consistenti  negli  interventi  elencati  al  comma  1,  il
          proponente  presenta  all'autorita'   competente   per   la
          medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
          La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
          delle   modalita'   di   svolgimento    del    procedimento
          autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
          incluse quelle ambientali. 
              3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di
          fuori delle zone A di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  e  ad  esclusione
          degli immobili  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti
          di nuovi impianti fotovoltaici con moduli  collocati  sulle
          coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
          e di edifici residenziali,  nonche'  i  progetti  di  nuovi
          impianti fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in
          sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
          su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
          dell'amianto. 
              4.  Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia   la
          disponibilita' degli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse  presenta  al  Comune,  in   formato
          cartaceo   o   in   via   telematica,   una   dichiarazione
          accompagnata  da   una   relazione   sottoscritta   da   un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  attesti  il  rispetto  delle  norme   di
          sicurezza,  antisismiche  e  igienico-sanitarie.  Per   gli
          impianti  di  cui  al  comma  3,  alla  dichiarazione  sono
          allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
          elettrica redatti dal gestore della rete. 
              5. Gli interventi di cui al  comma  1,  possono  essere
          eseguiti anche su  impianti  in  corso  di  incentivazione.
          L'incremento  di  produzione  energetica  derivante  da  un
          aumento  di  potenza   superiore   alle   soglie   di   cui
          all'articolo 30 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,  e'  qualificato  come
          ottenuto da potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua
          conseguentemente  le  procedure  adottate   in   attuazione
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 23  giugno  2016,  e,  ove  occorra,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2-quater,
          del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 «Misure urgenti per
          garantire la sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2002,
          n. 55, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza  del
          sistema elettrico nazionale). - Omissis. 
              2-quater. La realizzazione degli impianti  di  accumulo
          elettrochimico  funzionali  alle   esigenze   del   settore
          elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
          i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa  e
          accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure: 
                a) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree ove sono situati  impianti  industriali
          di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
          dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
          impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da
          fonte rinnovabile o da fonte fossile  che  abbiano  potenza
          inferiore ai 300 MW termici in servizio, o  ubicati  presso
          aree di cava o di produzione e trattamento  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi  in  via  di  dismissione,  i  quali  non
          comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento  degli
          ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
          richiedano variante agli  strumenti  urbanistici  adottati,
          sono  autorizzati   mediante   la   procedura   abilitativa
          semplificata comunale di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza  di  una  delle
          condizioni sopra citate, si applica  la  procedura  di  cui
          alla lettera b); 
                b) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
          di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
          maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
          impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
          eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati  mediante
          autorizzazione  unica  rilasciata   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
          di aree ove sono presenti impianti per la produzione  o  il
          trattamento   di    idrocarburi    liquidi    e    gassosi,
          l'autorizzazione e' rilasciata ai  sensi  della  disciplina
          vigente; 
                c)  gli  impianti  di  accumulo   elettrochimico   da
          esercire in combinato con impianti di produzione di energia
          elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono  considerati
          opere  connesse  ai  predetti  impianti,  ai  sensi   della
          normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 
                  1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione  o
          dalle province delegate o, per impianti con potenza termica
          installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero  dello
          sviluppo  economico,  secondo  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
          n. 387, ove l'impianto di produzione di  energia  elettrica
          alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 
                  2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12,
          comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
          ove  l'impianto  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentato da  fonti  rinnovabili  sia  gia'  realizzato  e
          l'impianto    di    accumulo    elettrochimico     comporti
          l'occupazione   di   nuove   aree   rispetto   all'impianto
          esistente; 
                  3) procedura abilitativa semplificata  comunale  di
          cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
          28,  se  l'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica
          alimentato  da  fonti  rinnovabili  e'  gia'  esistente   o
          autorizzato,  anche  se  non  ancora  in  esercizio,  e  se
          l'impianto  di   accumulo   elettrochimico   non   comporta
          occupazione di nuove aree; 
                d)  la  realizzazione   di   impianti   di   accumulo
          elettrochimico inferiori alla  soglia  di  10  MW,  ovunque
          ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio  di
          un titolo abilitativo,  fatta  salva  l'acquisizione  degli
          atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 42, nonche' dei  pareri,  autorizzazioni  o  nulla
          osta  da  parte  degli  enti  territorialmente  competenti,
          derivanti da specifiche  previsioni  di  legge  vigenti  in
          materia ambientale, di sicurezza  e  di  prevenzione  degli
          incendi, e del nulla osta alla  connessione  da  parte  del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale  o  da  parte
          del gestore  del  sistema  di  distribuzione  elettrica  di
          riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
          impianti sono tenuti a inviare copia del relativo  progetto
          al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
          trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in  cui
          sia  richiesta  una   connessione   alla   rete   elettrica
          nazionale, inviandole anche agli enti  individuati  per  il
          rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
          allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado  di
          raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  in  materia  di
          accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale  Integrato
          per l'Energia e il Clima. I  soggetti  che  realizzano  gli
          stessi impianti di accumulo sono  tenuti  a  comunicare  al
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  la  data  di
          entrata in esercizio degli impianti. 
              Omissis.».