Art. 9-bis 
 
                  Requisiti degli impianti termici 
 
  1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: « installati »  sono
inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »; 
  b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: « installare »  sono
inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e  le  parole:  « e
pompe di  calore  il  cui  rendimento  sia »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle  dei  generatori
ibridi, che abbiano un rendimento ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riposta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,   n.   412
          «Regolamento   recante   norme   per   la    progettazione,
          l'installazione,  l'esercizio  e  la   manutenzione   degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi di energia, in attuazione  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10»  come  modificato  dalla
          presente legge. 
              «Art. 5 (Requisiti  e  dimensionamento  degli  impianti
          termici). - 1. - 4. 
              5.  Negli  impianti  termici  ad  acqua  calda  per  la
          climatizzazione invernale con potenza nominale superiore  a
          350 kW, la potenza deve  essere  ripartita  almeno  su  due
          generatori di calore. Alla ripartizione  di  cui  sopra  e'
          ammessa deroga nel caso di sostituzione  di  generatore  di
          calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
          di natura tecnica o economica quali ad esempio la  limitata
          disponibilita' di spazio nella centrale termica. 
              6.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione,
          nonche'  in  quelli  sottoposti  a   ristrutturazione,   la
          produzione centralizzata  dell'energia  termica  necessaria
          alla  climatizzazione  invernale  degli  ambienti  ed  alla
          produzione di acqua calda per usi igienici e  sanitari  per
          una  pluralita'  di  utenze,  deve  essere  effettuata  con
          generatori  di  calore  separati,  fatte  salve   eventuali
          situazioni per le quali si possa dimostrare che  l'adozione
          di un unico generatore di  calore  non  determini  maggiori
          consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
          o   economica.   Gli   elementi    tecnico-economici    che
          giustificano  la  scelta  di  un  unico  generatore   vanno
          riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28  della
          legge 9 gennaio 1991, n.  10.  L'applicazione  della  norma
          tecnica  UNI  8065,  relativa  ai  sistemi  di  trattamento
          dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con  le  specifiche
          indicate nella norma stessa, per gli  impianti  termici  di
          nuova installazione con  potenza  complessiva  superiore  o
          uguale a 350 kW. 
              7. Negli impianti termici di nuova installazione  e  in
          quelli  sottoposti  a  ristrutturazione,  i  generatori  di
          calore destinati alla  produzione  centralizzata  di  acqua
          calda per usi igienici e sanitari  per  una  pluralita'  di
          utenze  di  tipo  abilitativo  devono  essere  dimensionati
          secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre  di  un
          sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
          coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
          indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima  colonna
          dell'allegato B e devono essere progettati  e  condotti  in
          modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel  punto  di
          immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C,
          + 5° C di tolleranza. 
              8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
          ristrutturazione  degli  impianti  termici  nonche'   nella
          sostituzione  di  generatori  di  calore   destinati   alla
          produzione di energia per la  climatizzazione  invernale  o
          per la produzione di acqua  calda  sanitaria,  per  ciascun
          generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
          di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
          la cassa dei fumi del generatore stesso ed il  camino  allo
          scopo  di  consentire  l'inserzione   di   sonde   per   la
          determinazione  del  rendimento  di  combustione  e   della
          composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto  delle
          vigenti disposizioni. 
              9. Gli impianti termici installati  successivamente  al
          31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi  camini,
          canne fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  della
          combustione, con sbocco sopra il tetto  dell'edificio  alla
          quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 
              9-bis. E' possibile derogare  a  quanto  stabilito  dal
          comma 9 nei casi in cui: 
                a)   si   procede,   anche   nell'ambito    di    una
          riqualificazione  energetica  dell'impianto  termico,  alla
          sostituzione  di  generatori  di  calore  individuali   che
          risultano installati in data antecedente a quella di cui al
          comma 9,  con  scarico  a  parete  o  in  canna  collettiva
          ramificata; 
                b) l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  9
          risulta incompatibile con norme  di  tutela  degli  edifici
          oggetto  dell'intervento,  adottate  a  livello  nazionale,
          regionale o comunale; 
                c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita'
          tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto; 
                d)  si  procede  alle  ristrutturazioni  di  impianti
          termici  individuali  gia'  esistenti,  siti   in   stabili
          plurifamiliari,  qualora  nella   versione   iniziale   non
          dispongano gia' di  camini,  canne  fumarie  o  sistemi  di
          evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
          il tetto dell'edificio,  funzionali  e  idonei  o  comunque
          adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; 
                e) vengono installati pompe di calore a gas o  uno  o
          piu' generatori ibridi compatti,  composti  almeno  da  una
          caldaia a condensazione a gas e da una pompa  di  calore  e
          dotati di specifica certificazione di prodotto. 
              9-ter. Per accedere  alle  deroghe  previste  al  comma
          9-bis, e' obbligatorio: 
                i. nei  casi  di  cui  alla  lettera  a),  installare
          generatori  di  calore  a  gas  a  camera  stagna  il   cui
          rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo  4,
          comma 6, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
                ii. nei casi di  cui  alle  lettere  b),  c),  e  d),
          installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
          prodotti  della   combustione   abbiano   emissioni   medie
          ponderate di ossidi di azoto non  superiori  a  70  mg/kWh,
          misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 
                iii. nel caso di  cui  alla  lettera  e),  installare
          pompe di calore a gas  o  generatori  di  calore  a  gas  a
          condensazione i  cui  prodotti  della  combustione  abbiano
          emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non  superiori
          a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti,
          e pompe di calore a gas,  comprese  quelle  dei  generatori
          ibridi,  che  abbiano  un  rendimento  superiore  a  quello
          previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
                iv. in tutti  i  casi,  posizionare  i  terminali  di
          scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
          successive modifiche e integrazioni. 
              9-quater. I comuni adeguano i propri  regolamenti  alle
          disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. 
              10. In  tutti  i  casi  di  nuova  installazione  o  di
          ristrutturazione  dell'impianto  termico,  che   comportino
          l'installazione di generatori  di  calore  individuali  che
          rientrano  nel  campo  di  applicazione   della   direttiva
          90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto  l'impiego  di
          generatori  muniti  di  marcatura  CE.  In  ogni   caso   i
          generatori di calore di tipo  B1  (secondo  classificazione
          della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
          locali abitati  devono  essere  muniti  all'origine  di  un
          dispositivo di sicurezza dello scarico dei  prodotti  della
          combustione, secondo quanto indicato  nella  norma  tecnica
          UNI-CIG EN 297 del 1996. 
              11. Negli impianti termici  di  nuova  installazione  e
          nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici,  la
          rete di distribuzione deve essere  progettata  in  modo  da
          assicurare un valore del  rendimento  medio  stagionale  di
          distribuzione compatibile con le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
          ogni caso, come prescrizione minimale, tutte  le  tubazioni
          di distribuzione del calore, comprese  quelle  montanti  in
          traccia o situate nelle intercapedini delle  tamponature  a
          cassetta,  anche  quando  queste   ultime   siano   isolate
          termicamente,  devono  essere  installate   e   coibentate,
          secondo le modalita' riportate nell'allegato B al  presente
          decreto. La messa in opera della coibentazione deve  essere
          effettuata in  modo  da  garantire  il  mantenimento  delle
          caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
          e di quelli da costruzione, tenendo  conto  in  particolare
          della permeabilita' al vapore dello strato isolante,  delle
          condizioni    termoigrometriche    dell'ambiente,     della
          temperatura del  fluido  termovettore.  Tubazioni  portanti
          fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
          di mandata e ritorno dell'impianto termico,  devono  essere
          coibentate separatamente. 
              12. Negli impianti termici di nuova installazione e  in
          quelli  sottoposti  a   ristrutturazione,   qualora   siano
          circoscrivibili zone  di  edificio  a  diverso  fattore  di
          occupazione (ad esempio  singoli  appartamenti  ed  uffici,
          zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
          prescritto che l'impianto termico  per  la  climatizzazione
          invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a  zone
          che consenta la parzializzazione di  detta  climatizzazione
          in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. 
              13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
          casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
          il rinnovo dell'aria nei locali siano  adottati  sistemi  a
          ventilazione   meccanica   controllata,    e'    prescritta
          l'adozione di apparecchiature per il  recupero  del  calore
          disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta  la  portata
          totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
          funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
          ai valori limite riportati  nell'allegato  C  del  presente
          decreto. 
              14. L'installazione nonche' la  ristrutturazione  degli
          impianti termici deve essere effettuata da un  soggetto  in
          possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della  legge
          5  marzo  1990,  n.  46,  attenendosi   alle   prescrizioni
          contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
              15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
          uso pubblico  e'  fatto  obbligo,  ai  sensi  del  comma  7
          dell'art.  26  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  di
          soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso  a
          fonti  rinnovabili  di  energia  o  assimilate   ai   sensi
          dell'art.  1  comma  3  della  legge   10   stessa,   salvo
          impedimenti di natura  tecnica  od  economica.  Per  quanto
          riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
          caso di nuova  installazione  o  di  ristrutturazione.  Gli
          eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
          essere evidenziati nel progetto e nella  relazione  tecnica
          di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa  relativi
          all'impianto termico, riportando le specifiche  valutazioni
          che hanno determinato la  non  applicabilita'  del  ricorso
          alle fonti rinnovabili o assimilate. 
              16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
          economica, per gli impianti di  produzione  di  energia  di
          nuova  installazione  o  da  ristrutturare,  che  determina
          l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di  energia  o
          assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo  di
          otto anni degli extracosti dell'impianto  che  utilizza  le
          fonti rinnovabili o  assimilate  rispetto  ad  un  impianto
          convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
          semplice, e' determinato dalle minori spese per  l'acquisto
          del combustibile, o di altri vettori  energetici,  valutate
          ai costi  di  fornitura  all'atto  della  compilazione  del
          progetto, e  dagli  eventuali  introiti  determinati  dalla
          vendita  della  sovrapproduzione  di  energia  elettrica  o
          termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
          otto a dieci anni per edifici siti nei  centri  urbani  dei
          comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
          di  tener  conto  della  maggiore  importanza  dell'impatto
          ambientale. 
              17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
          utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
          la produzione di acqua calda per usi  igienici  e  sanitari
          anche  per  altri  usi,  compreso  l'utilizzo  di   energia
          meccanica e l'utilizzo o la  vendita  a  terzi  di  energia
          elettrica,   le   valutazioni   comparative   tecniche   ed
          economiche di  cui  ai  commi  15  e  16  vanno  effettuate
          globalmente tenendo conto anche  dei  suddetti  utilizzi  e
          vendite. 
              18. L'allegato D al presente decreto  individua  alcune
          tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
          assimilate elettivamente  indicate  per  la  produzione  di
          energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione  di
          dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
          specificatamente  valutata  in  sede  di  progetto   e   di
          relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9  gennaio
          1991,  n.  10  senza  che  tale  adempimento   esoneri   il
          progettista dal valutare  la  possibilita'  al  ricorso  ad
          altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
          o assimilate, da lui ritenute valide.».