Art. 9-ter 
 
                 Semplificazioni per l'installazione 
                 di impianti fotovoltaici flottanti 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia  elettrica,  per  l'attivita'  di  realizzazione  e   di
esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino  a  10  MW,
comprese le opere funzionali alla connessione  alla  rete  elettrica,
collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di  invasi  e
di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse,  o
installati a copertura dei  canali  di  irrigazione,  si  applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo  6,  comma  1,
del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di valutazione di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua
che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo  136  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali  protette  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della  rete  Natura
2000. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri  per  l'inserimento  e
l'integrazione degli impianti di cui al  comma  1  sotto  il  profilo
ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di
soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riposta  l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71: 
              «Art.   6   (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
              Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  «Norme
          in materia ambientale», e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale14 aprile 2006, n. 88. 
              - Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n.  137»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          febbraio 2004, n. 45: 
              «Art. 136  (Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
                a) le cose immobili che hanno cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
                b) le ville, i giardini  e  i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                c) i complessi di cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
                d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.». 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394  "Legge  quadro  sulle
          aree protette" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 dicembre 1991, n. 292.