Art. 9-quater 
 
Modifica all'articolo 13 del testo unico delle  leggi  costituzionali
  concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,
  in  materia  di  concessioni  per  grandi   derivazioni   a   scopo
  idroelettrico 
 
  1.  All'articolo  13,  comma  6,  del  testo  unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, le  parole:  « ancorche'  scadute,  sono  prorogate  di
diritto » sono sostituite  dalle  seguenti:  « o  a  data  successiva
individuata  dallo  Stato  per   analoghe   concessioni   di   grandi
derivazioni idroelettriche situate  nel  territorio  nazionale,  sono
prorogate di diritto, ancorche' scadute, ». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  13  e  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   «Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige», come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  13.   -   1.   Nel   rispetto   dell'ordinamento
          dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche'
          dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale,  le
          province disciplinano con legge provinciale le modalita'  e
          le procedure di assegnazione delle concessioni  per  grandi
          derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  stabilendo  in
          particolare norme  procedurali  per  lo  svolgimento  delle
          gare, i termini di indizione delle  stesse,  i  criteri  di
          ammissione e di  aggiudicazione,  i  requisiti  finanziari,
          organizzativi  e  tecnici  dei   partecipanti.   La   legge
          provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni,
          i criteri per la determinazione dei canoni  di  concessione
          per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei
          beni patrimoniali costituiti dagli  impianti  afferenti  le
          grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo
          degli impianti nonche' le modalita'  di  valutazione  degli
          aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando
          le  conseguenti  misure  di  compensazione   ambientale   e
          territoriale, anche a carattere finanziario. 
              2. Alla scadenza  delle  concessioni  disciplinate  dal
          presente articolo, le opere di raccolta, di  adduzione,  di
          regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico,  in
          stato di regolare funzionamento, passano senza compenso  in
          proprieta' delle province per il rispettivo territorio.  Al
          concessionario che abbia eseguito, a proprie  spese  e  nel
          periodo di validita' della  concessione,  investimenti  sui
          beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di
          concessione o comunque autorizzati dal  concedente,  spetta
          alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza  o
          rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di  bene
          non  ammortizzato,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge
          provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli
          previsti dai periodi precedenti si  applica  la  disciplina
          stabilita dall'articolo 25, secondo comma e  seguenti,  del
          testo unico di cui al regio decreto 11  dicembre  1933,  n.
          1775,  intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali   ivi
          indicati  con  i  corrispondenti  organi  della  provincia,
          nonche' dall'articolo 1-bis,  comma  13,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
              3. Nelle concessioni  di  grande  derivazione  a  scopo
          idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo  di  fornire
          annualmente  e  gratuitamente  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, per servizi pubblici  e  categorie  di
          utenti da determinare con legge provinciale,  220  kWh  per
          ogni kW  di  potenza  nominale  media  di  concessione,  da
          consegnare alle province medesime  con  modalita'  definite
          dalle stesse. 
              4. Le province stabiliscono altresi' con propria  legge
          i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia  di
          cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonche' i
          criteri  per   le   tariffe   di   utenza,   nel   rispetto
          dell'ordinamento dell'Unione europea. 
              5.  I  concessionari  di  grandi  derivazioni  a  scopo
          idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un
          importo determinato secondo  quanto  previsto  dalla  legge
          provinciale di cui al comma 1, tenendo  conto  della  media
          del prezzo unico nazionale  dell'energia  elettrica  (PUN),
          nonche'  della  media  delle  voci  di  spesa  legate  alla
          fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh  di
          energia da esse non ritirata. Il  compenso  unitario  prima
          indicato  varia  proporzionalmente  alle  variazioni,   non
          inferiori al 5 per cento,  dell'indice  ISTAT  relativo  al
          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione dell'energia elettrica. 
              6.  Le  concessioni  per  grandi  derivazioni  a  scopo
          idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  in  forza   di   disposizioni   normative   o
          amministrative  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore  al  31  dicembre  2023,  o  a  data   successiva
          individuata dallo Stato per analoghe concessioni di  grandi
          derivazioni   idroelettriche   situate    nel    territorio
          nazionale, sono prorogate di  diritto,  ancorche'  scadute,
          per il periodo utile al completamento  delle  procedure  di
          evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data  ed
          esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle
          norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti
          alla  data  della  loro   scadenza.   Le   province   e   i
          concessionari possono, in tal  caso,  concordare  eventuali
          modificazioni degli oneri  e  delle  obbligazioni  previsti
          dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito  dalla
          legge provinciale di cui al comma 1. 
              7. In materia  di  sistema  idrico,  le  province  sono
          previamente  consultate  sugli   atti   dell'Autorita'   di
          regolazione  per   energia,   reti   e   ambiente   (ARERA)
          indirizzati ai soggetti esercenti  i  servizi  di  pubblica
          utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla
          loro compatibilita'  con  il  presente  Statuto  e  con  le
          relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione
          sono definite attraverso un protocollo di intesa  stipulato
          tra  la   predetta   Autorita'   e   le   province,   anche
          disgiuntamente.  La  raccolta  delle  informazioni  e   dei
          documenti  necessari  alle  indagini  conoscitive  e   alle
          attivita'  svolte  dall'Autorita'  compete  alle  province,
          secondo procedure  e  modelli  concordati  con  l'Autorita'
          stessa nell'ambito del predetto protocollo di  intesa,  nel
          rispetto delle competenze ad  esse  attribuite,  anche  con
          riguardo  all'organizzazione  dei   servizi   di   pubblica
          utilita',  al  sistema  tariffario  ed  all'esercizio   dei
          relativi poteri ispettivi e sanzionatori.». 
              «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
          norme del titolo VI e quelle dell'art.  13  possono  essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.».