Art. 4 
 
                    Trasmissione annuale dei dati 
 
  1.  Le  imprese  operanti  nei  rami  Danni   inviano   annualmente
all'IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull'attivita'
assicurativa svolta in Italia. 
  2. Le imprese  di  cui  al  comma  1  trasmettono  le  informazioni
relative ai premi nei rami danni  riferiti  a  ciascun  intermediario
assicurativo  e  quelli  raccolti  tramite   attivita'   direzionale,
fornendo altresi' evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti
polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo  13)  e
cauzioni (ramo 15),  mediante  la  compilazione  della  sola  sezione
«Intermediari» del documento richiesto alle imprese che  operano  nei
rami Vita, di cui  all'art.  28-sexies  del  regolamento  emanato  in
attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.