Art. 4 Trasmissione annuale dei dati 1. Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all'IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull'attivita' assicurativa svolta in Italia. 2. Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attivita' direzionale, fornendo altresi' evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione «Intermediari» del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all'art. 28-sexies del regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.