Art. 5 Modalita' di trasmissione delle informazioni 1. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate - esclusivamente in caso di modifiche a quelle emanate in relazione ai precedenti esercizi - con lettera al mercato entro il 30 novembre dell'anno cui si riferiscono i dati da trasmettere. In sede di prima applicazione valgono le istruzioni per la compilazione e l'invio impartite con le lettere al mercato pubblicate nel 2021. 2. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima societa' controllante e' tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonche' ad ogni singola compagnia. 3. Le imprese operanti in Italia nei rami Danni in regime di libera prestazione di servizi possono inviare tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accreditamento al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente, ovvero l'invio del file compilato con le informazioni, puo' essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS. 4. Le imprese di cui al comma 3 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza.