Art. 2 Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. 2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2. 3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3.