Art. 3 Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali 1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita', elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4; f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1; 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorita' competenti. 3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. 5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale. 7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. 8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.