Art. 5 Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali 1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze, in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. 2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7. 3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e'. inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. 5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili, riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalita' di cui al comma 5. 7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune. 10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.