Art. 6 Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1. 3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti. 4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture e alla quantita' aziendale e assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua.