Art. 7 
 
         Determinazione della spesa ammissibile al sostegno 
                e delle aliquote massime concedibili 
 
  1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di
cui all'art. 3, agli allevamenti e alle  produzioni  animali  di  cui
all'art. 5, ad esclusione delle  polizze  relative  allo  smaltimento
carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno  il
valore della produzione  media  annua  costituisce  anche  il  valore
massimo assicurabile. 
  2. Il valore della produzione media annua  deve  essere  dichiarato
nel  PAI  dall'imprenditore  agricolo  ed   e'   verificato   tramite
l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove
superiore allo  SV,  sulla  base  di  idonea  documentazione  fornita
dall'agricoltore a comprova  del  valore  della  produzione  ottenuto
negli ultimi tre anni, ovvero negli  ultimi  cinque  anni  escludendo
l'anno con il valore della produzione  piu'  alto  e  quello  con  il
valore della produzione piu' basso. 
  3. Ai fini del calcolo dell'importo  da  ammettere  a  sostegno  la
spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base  dei
valori  assicurati  con  polizze  agevolate  di  cui   al   comma   1
eventualmente ricondotti al valore della produzione media  annua;  in
caso di valore della produzione media annua superiore  allo  Standard
Value (SV), il valore massimo assicurabile e' quello  risultante  dal
valore della produzione media annua  dichiarato  e  giustificato  con
documenti probatori. 
  4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante dal confronto tra la spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri contributivi, calcolati sulla base  dei  dati  assicurativi
agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio,  secondo  le
specifiche tecniche riportate  nell'allegato  7,  e  la  spesa  premi
risultante dal certificato di polizza. 
  5. Le percentuali contributive  massime  sulla  spesa  ammessa,  da
applicare secondo quanto previsto  nell'allegato  7  e  tenuto  conto
delle disponibilita' di bilancio nazionale e  comunitario  sono,  per
ogni  combinazione  coltura,  struttura  o  allevamento/tipologia  di
polizza/garanzia, le seguenti: 
    a) polizze che prevedono la copertura di  perdite  di  produzione
superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 
      1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art.  3,
comma 1, lettere da a), a d), e comma 2:  fino  al  70%  della  spesa
ammessa; 
      2)   allevamenti/epizoozie/mancato   reddito   e   abbattimento
forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 
      3)  allevamenti/squilibri  termoigrometrici/mancata  o  ridotta
produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 
      4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata  o  ridotta
produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 
      5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e):
fino al 65% della spesa ammessa (per le  polizze  sperimentali  index
based di cui all'allegato 4, la perdita  di  produzione  deve  essere
superiore al 30% della produzione media annua); 
      6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le
combinazioni di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  f):  fino  al  65%
della spesa ammessa. 
    b) polizze senza soglia di danno, relative a: 
      1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali
ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 
      2) allevamenti/animali morti  per  qualunque  causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 
  6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola
agevolata  non  prevedono  criteri  di  selezione  delle  operazioni;
pertanto, al fine di contenere la spesa  pubblica  nel  limite  delle
risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire
le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara'
determinata  a  consuntivo  tenuto  conto  delle  disponibilita'   di
bilancio.