Art. 8 Termini di sottoscrizione delle polizze 1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.